Ricorso Generico: Quando l’Appello è Inammissibile per Indeterminatezza
Un ricorso generico, ovvero un atto di impugnazione che non specifica chiaramente i motivi di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito questo principio fondamentale del diritto processuale penale, sanzionando un ricorso i cui contenuti erano completamente slegati dai fatti di causa. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della specificità e della pertinenza negli atti giudiziari.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato giudicato colpevole per tre distinti reati: ricettazione di biciclette (art. 648 c.p.), evasione (art. 385 c.p.) e possesso di strumenti atti allo scasso (art. 707 c.p.), tutti accertati in una specifica data. A fronte di una motivazione logicamente strutturata dai giudici di merito, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’Impugnazione e il Ricorso Generico
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso basandosi su un unico motivo: la mancata applicazione dell’ipotesi lieve del reato di ricettazione, prevista dal secondo comma dell’art. 648 del codice penale. Tuttavia, il contenuto dell’atto di ricorso si rivelava completamente avulso dalla vicenda processuale. Invece di contestare la condanna per la ricettazione di biciclette, il ricorso faceva riferimento all'”acquisto di un documento in bianco”, un fatto mai contestato né discusso nel corso del processo. Questa totale discrepanza ha reso il ricorso privo dei requisiti minimi di legge, in particolare di quanto prescritto dall’art. 581 del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità
La Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato come un atto di impugnazione debba consentire al giudice di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza impugnata per poter esercitare il proprio sindacato. Un ricorso che si fonda su argomentazioni slegate dalla realtà processuale e dalla motivazione del provvedimento contestato è, per definizione, un ricorso generico e indeterminato. Non indicando gli elementi fattuali e giuridici su cui si basava la censura, la difesa ha di fatto impedito alla Corte di svolgere la propria funzione.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede nella necessità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario. Un ricorso deve essere uno strumento di critica mirata e argomentata, non un esercizio dialettico astratto. La legge richiede che l’appellante indichi specificamente perché la decisione del giudice precedente è errata, collegando le proprie critiche ai fatti accertati e alle norme applicate. Quando, come in questo caso, il ricorso discute di una vicenda completamente diversa, viene meno la sua stessa funzione. La Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello “logicamente corretta”, il ricorso non indicava “di fatto gli elementi che sono alla base della censura formulata”, rendendolo così irricevibile. Inoltre, non essendo stata presentata alcuna impugnazione per gli altri reati (evasione e possesso di arnesi da scasso), la condanna per tali capi è divenuta definitiva.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza del rigore e della precisione nella redazione degli atti giudiziari. Un ricorso generico o palesemente non pertinente non solo è inutile, ma produce conseguenze negative per l’assistito, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce la necessità di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare, costruendo motivi di ricorso che siano un’effettiva e puntuale critica alla decisione, e non argomentazioni astratte o, peggio ancora, del tutto estranee al processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso generico e indeterminato. Le sue argomentazioni erano completamente slegate dai fatti del processo (si parlava dell’acquisto di un documento in bianco) mentre la condanna riguardava la ricettazione di biciclette.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Un ricorso è generico quando non indica in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che contestano la decisione impugnata, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. Ciò impedisce al giudice di comprendere le critiche e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37120 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12893/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 8 settembre 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., (capo A della rubrica delle imputazioni), di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. (capo B) e di possesso di uno strumento atto allo scasso di cui all’art. 707 cod. pen. (capo C) accertati il giorno 8 luglio 2018;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la mancata applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen.
Rilevato che il contenuto del ricorso Ł completamente avulso dalla vicenda di cui Ł processo facendo riferimento all”acquisto di un documento in bianco’ mentre l’imputato Ł chiamato a rispondere della ben diversa contestazione di ricettazione di biciclette, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica di fatto gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che , in relazione agli altri reati in contestazione all’imputato non v’Ł impugnazione;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME