Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità dei motivi. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche circostanziate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti processuali e sulla gestione del mandato difensivo.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, previsto dall’art. 483 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila. L’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione che contestava il trattamento sanzionatorio e l’elemento soggettivo del reato.
Un aspetto procedurale interessante riguarda il difensore dell’imputata, il quale aveva rinunciato al mandato dopo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza. La Corte ha ritenuto tale rinuncia inefficace per l’udienza in corso, affermando che il difensore rimane onerato della difesa fino all’eventuale nomina di un sostituto d’ufficio, garantendo così la continuità dell’assistenza legale.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha giudicato “assolutamente assertivo e generico”. Questa valutazione negativa deriva dalla constatazione che l’atto mancava dei requisiti di specificità imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi ritenuti temerari o manifestamente infondati.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del processo di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per consentire questo controllo, i motivi di impugnazione devono essere specifici.
Nel caso di specie, il ricorso generico si limitava a denunciare vizi di motivazione senza indicare gli specifici “elementi giuridico-fattuali” che avrebbero dovuto sostenere la censura. In altre parole, non era possibile per la Corte comprendere quali fossero le critiche puntuali mosse alla sentenza della Corte d’Appello. Questa mancanza ha impedito ai giudici di individuare i rilievi e di esercitare il relativo controllo di legittimità. La genericità dell’atto ha reso impossibile l’esame nel merito, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza l’importanza della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione dell’atto di impugnazione deve essere estremamente rigorosa, evidenziando in modo chiaro e dettagliato le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Non sono ammesse doglianze vaghe o mere riproposizioni di argomenti già discussi nei gradi di merito.
Per l’imputato, la decisione sottolinea come un ricorso generico non solo sia inefficace ai fini della difesa, ma comporti anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La scelta di un difensore esperto nel giudizio di legittimità è quindi cruciale per evitare esiti processuali sfavorevoli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘assolutamente assertivo e generico’, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi giuridico-fattuali alla base della censura, impedendo alla Corte di individuare i rilievi e di esercitare il controllo di legittimità.
La rinuncia al mandato da parte del difensore ha avuto effetto sull’udienza?
No. La Corte ha stabilito che la rinuncia al mandato, essendo avvenuta dopo la notifica dell’avviso di udienza, non aveva effetto per l’udienza stessa. Il difensore rinunciante è rimasto onerato della difesa dell’imputato fino all’eventuale nomina di un difensore d’ufficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11808 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11808 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/11/1961
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui all’art. 483 cod. pen.;
letta la dichiarazione pervenuta in data 8 gennaio 2025 con la quale il Difensore dell’imputata ha rinunciato al mandato e ritenuto che essa, in quanto resa successivamente alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza odierna, non produca alcun effetto nel presente procedimento, considerato che l’udienza viene celebrata con rito non partecipato e che, in ogni caso, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio (v. ex plurimis Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, P., Rv. 270633 – 01);
ritenuto che l’unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in relazione all’elemento soggettivo, è assolutamente assertivo e generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi giuridico-fattuali che sono alla base della censura formulata, non consentendo di individuare i rilievi mossi al provvedimento e di esercitare il relativo controllo di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025.