Ricorso Generico: La Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la non ammissibilità di un ricorso generico. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere i requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità e quali sono le conseguenze per chi non rispetta tali criteri. Analizziamo insieme la decisione per capire perché riproporre le stesse argomentazioni già respinte non è una strategia processuale vincente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto due profili principali: la valutazione della sua colpevolezza, ritenuta illogica e carente di motivazione, e l’errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
Il ricorso, tuttavia, non introduceva nuovi elementi di critica o di analisi rispetto a quanto già esposto e discusso nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati dall’imputato erano del tutto generici. Invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime ragioni già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello.
Questa mancanza di specificità ha portato i giudici a chiudere il processo senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Definito Generico?
La Corte ha spiegato che la genericità di un ricorso, che ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle argomentate nella decisione che si intende contestare. In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o riaffermare la propria tesi difensiva. È indispensabile che il ricorso attacchi specificamente i punti della motivazione della sentenza precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Nel caso di specie, il ricorso era una mera riproduzione di argomenti già vagliati, dimostrando di non aver recepito né contestato puntualmente il ragionamento seguito dai giudici d’appello (come indicato, secondo la Corte, nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Questa pratica rende l’atto di impugnazione non idoneo a innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso generico non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia funge da monito: l’impugnazione non è un’opportunità per ridiscutere all’infinito le stesse questioni, ma uno strumento che richiede precisione, specificità e un confronto critico e argomentato con la decisione che si contesta. Presentare un ricorso senza questi requisiti si traduce in una sicura declaratoria di inammissibilità e in ulteriori oneri economici.
Cosa si intende per ricorso generico secondo la Cassazione?
Un ricorso è considerato generico quando non contesta in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice del precedente grado.
Qual è la conseguenza legale di un ricorso generico?
Ai sensi dell’art. 591 del codice di procedura penale, un ricorso generico viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non procederà all’esame del merito della questione.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47447 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47447 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza e l’illogicità della motivazione in punto di colpevolezza dell’imputato e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62 bis cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore