Ricorso Generico: La Cassazione chiude la porta. Ecco perché.
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e puntuali, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e non meramente ripetitiva.
I Fatti del Processo
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna di primo grado. La difesa aveva sollevato diverse questioni, tra cui la presunta violazione del principio di tipicità del reato, l’impossibilità di ricavare prove a carico dalla condotta, la mancanza di un nesso causale e una valutazione errata dell’elemento soggettivo. Inoltre, si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il problema del ricorso generico
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere vaghi, astratti o semplicemente ripetitivi di quanto già esposto nei gradi di merito. Il ricorso è stato qualificato come ricorso generico perché le censure si sono risolte in una “proposizione meramente assertiva”, incapace di scalfire le argomentazioni “logicamente ineccepibili” della sentenza d’appello.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, che costituiscono un vademecum per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già esaminato in modo completo e corretto tutte le risultanze probatorie, fornendo una motivazione solida sia sull’elemento materiale (la condotta) sia su quello soggettivo (l’intenzione) del reato. Le critiche del ricorrente non introducevano nuovi elementi di valutazione, ma si limitavano a contrapporre una diversa lettura dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Anche la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata giudicata “meramente reiterativa”. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello su questo punto era immune da vizi e che il ricorso non faceva altro che riproporre la stessa doglianza senza argomentare specificamente contro le ragioni dei giudici di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, dialogando criticamente con la sua motivazione e non limitandosi a una sterile riproposizione delle proprie tesi. La genericità e la ripetitività si traducono non solo nel rigetto del ricorso, ma anche in una condanna economica per il ricorrente, a testimonianza della serietà e del rigore richiesti in questa fase processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché le censure sollevate erano generiche, meramente assertive e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazione logica e completa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni della difesa in appello per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha qualificato questo comportamento come motivo ‘meramente reiterativo’, sottolineando che un ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2534 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARDORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile;
ritenuto che le censure dedotte (violazione del principio di tipicità; impossibilità di ricavare elementi di prova a carico dalla condotta, tenuta dall’imputato, nel caso in cui essa costituisca esercizio del diritto di difesa; mancato accertamento del nesso causale e omessa valutazione delle deduzioni difensive relative all’elemento soggettivo della fattispecie; violazione dell’art. 131bis cod. pen.) sono generiche, poiché si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all’elemento materiale e a quello soggettivo del reato ascritto all’imputato;
considerato che anche riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. la motivazione è immune da vizi e il motivo del ricorso è meramente reiterativo;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.