Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche e dettagliate, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha chiuso le porte a un’impugnazione carente dei requisiti minimi di specificità, confermando la condanna del ricorrente e aggiungendo ulteriori sanzioni.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna inflitta dal Tribunale e confermata in appello a carico di un cittadino straniero. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 13, comma 13, del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998), che punisce la violazione di un ordine di espulsione. La pena comminata era di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla disposizione di una nuova espulsione dal territorio nazionale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e una carenza di motivazione, in particolare con riferimento all’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità.
L’inammissibilità del ricorso generico
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del contenuto dell’impugnazione. Secondo i giudici di legittimità, le censure sollevate erano del tutto prive di un “apprezzabile substrato contenutistico”. In altre parole, il ricorso si limitava a una “mera enunciazione” di principi, senza esporre le ragioni di diritto e gli elementi di fatto concreti che avrebbero dovuto sostenere le richieste. Questa vaghezza ha reso l’atto un ricorso generico, incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici. Non è sufficiente indicare le norme che si ritengono violate, ma è necessario spiegare in modo chiaro e puntuale perché la decisione impugnata sia errata. L’atto di impugnazione deve dialogare criticamente con la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Nel caso di specie, il ricorso non ha assolto a questa funzione, rimanendo su un piano astratto e non offrendo alcun elemento concreto su cui la Corte potesse fondare il proprio giudizio. La mancanza di specificità ha quindi reso il ricorso “fortemente generico e vago” e, di conseguenza, processualmente irricevibile.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con rigore e professionalità, formulando atti che siano non solo formalmente corretti, ma anche sostanzialmente solidi e dettagliati. Un ricorso generico non solo non porta al risultato sperato, ma può aggravare la posizione economica del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e vago. Mancava di un substrato contenutistico apprezzabile, limitandosi a una mera enunciazione delle censure senza esporre le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a loro fondamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi inammissibili.
Cosa si intende per ‘substrato contenutistico’ in un ricorso?
Per ‘substrato contenutistico’ si intende l’insieme delle argomentazioni specifiche, delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che devono supportare i motivi di un’impugnazione. Un ricorso ne è privo quando le critiche alla sentenza impugnata sono astratte e non dettagliate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO CAGLIARI – SEZ. DIST. di
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 14/09/2021 del Tribunale di Sassari in composizione monocratica, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone, altresì, l’espulsione dal territorio dello Stato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
L’impugnazione contiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono del tutto prive dell’esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; tale situazione rende il ricorso fortemente generico e vago e, quindi, inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 07 dicembre 2023.