Ricorso Generico: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel processo penale, la precisione è tutto. Ogni atto, specialmente un’impugnazione, deve essere formulato con cura, indicando chiaramente i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche a supporto. Quando ciò non avviene, si cade nella trappola del ricorso generico, un errore che porta a una conseguenza inevitabile: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di questo principio, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Resistenza
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la determinazione della pena, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sanzione inflitta, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
L’Impugnazione e il problema del Ricorso Generico
Il cuore della questione portata davanti alla Suprema Corte non era tanto il merito della condanna, quanto la modalità con cui il ricorso era stato formulato. Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestare genericamente la pena applicata, senza però entrare nel dettaglio. Non aveva esplicitato quali fossero, in fatto e in diritto, le ragioni specifiche per cui la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata carente o errata. Questa mancanza di specificità ha trasformato l’impugnazione in un ricorso generico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’unico motivo di ricorso, non ha avuto dubbi nel dichiararlo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a una mera lamentela astratta. È necessario che l’appellante articoli le proprie censure in modo preciso, confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata e indicando gli elementi specifici che, a suo avviso, sono stati trascurati o mal interpretati.
Nel caso di specie, il ricorso lamentava un vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ma senza spiegare il perché. Questa genericità impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Mancando argomenti specifici, il ricorso si è rivelato un atto sterile, incapace di innescare una valutazione nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile. Questa declaratoria comporta due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di impugnazioni infondate o meramente dilatorie.
Questo caso ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con impugnazioni prive di un reale fondamento critico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione sulla determinazione della pena senza esplicitare le specifiche ragioni di fatto e di diritto a base della sua contestazione.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 13/01/1977
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l’unico motivo di ricorso
Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché generico;
Considerato, infatti, che il ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena senza tuttavia esplicitare le ragioni di fatto e di diritto a base della deduzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024