Ricorso Generico: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, sottolineando come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario articolare critiche precise e circostanziate. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha applicato questo principio fondamentale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale. In secondo grado, la Corte di Appello di Venezia aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo lievemente la pena inflitta da otto mesi e venti giorni a otto mesi e quindici giorni di reclusione. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Impugnazione e la Contestazione del Ricorso Generico
Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la criticità dell’atto: il motivo era stato formulato in modo del tutto generico e indeterminato.
Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’atto si limitava a una censura astratta, senza indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto fondarla e senza consentire al giudice di legittimità di comprendere le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorso generico è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata, pur essendo suscettibile di critica, era stata ritenuta logicamente corretta dai giudici di legittimità. Il ricorrente, invece, non ha fornito gli strumenti per individuare i presunti errori o le lacune nel ragionamento della Corte d’Appello.
L’atto di impugnazione non può essere una mera espressione di disaccordo, ma deve configurarsi come una critica puntuale e argomentata. Deve mettere il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di esercitare il proprio sindacato, confrontando le censure sollevate con il testo del provvedimento contestato. In assenza di questa specificità, il ricorso perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda è la condanna al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali, al fine di evitare che le ragioni del proprio assistito vengano vanificate da vizi formali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e indeterminato. Mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non articola critiche specifiche e dettagliate contro la decisione contestata, ma si limita a una lamentela astratta e vaga. Questo impedisce al giudice di individuare i punti della motivazione che si intendono contestare e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43025 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita ia relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato – limitatamente alla determinazion della pena inflitta ridotta in mesi otto e giorni quindici di reclusi pronuncia di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato alla pe di mesi otto e giorni venti di reclusione per I reato di cui all’art. 495 cod.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizi motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. è del tutto generic indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sente impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base del censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.