Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Viene Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non basta semplicemente impugnare una sentenza; è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un ricorso generico, ovvero un’impugnazione formulata in modo vago e indeterminato. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile un ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese e di una multa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Verona e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia per i reati di falso previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi addotti erano molteplici e toccavano vari aspetti della sentenza: dalla richiesta di proscioglimento secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale, all’eccessività della pena inflitta, fino all’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati.
La Decisione sul ricorso generico
Nonostante le doglianze sollevate, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte ha stabilito che il ricorso presentato era affetto da “genericità per indeterminatezza”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza d’appello erano state formulate in modo troppo vago per permettere ai giudici di legittimità di esercitare il loro sindacato. Il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura, limitandosi a lamentele astratte che non si confrontavano puntualmente con la motivazione, ritenuta “logicamente corretta”, della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è chiara e didattica. Un ricorso non può essere un semplice elenco di lamentele. Deve essere uno strumento tecnico che dialoga con la sentenza impugnata, smontandone, punto per punto, i passaggi logico-giuridici ritenuti errati. Quando un ricorrente si limita a denunciare una “carenza di motivazione” o una “pena eccessiva” senza specificare perché la motivazione sarebbe carente o in cosa consisterebbe l’eccesso di pena, impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della critica.
Nel caso specifico, di fronte a una motivazione della Corte d’Appello giudicata coerente e logica, il ricorrente avrebbe dovuto individuare i passaggi specifici e gli elementi probatori che, a suo avviso, erano stati trascurati o mal interpretati. Non avendolo fatto, il suo atto è risultato un ricorso generico e, come tale, processualmente inefficace.
Le Conclusioni
La decisione ha due conseguenze pratiche immediate per il ricorrente: la condanna definitiva diventa irrevocabile e si aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza la dovuta diligenza.
L’insegnamento che emerge da questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso efficace è quello che guida il giudice nell’analisi critica della sentenza, non quello che si limita a manifestare un generico dissenso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ‘ricorso generico’. Mancava dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle critiche contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che la censura mossa alla sentenza è formulata in modo vago e non specifico, tanto da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni concrete della critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività del trattamento sanzionatono, nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag.1 della sentenza impugnata)
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il co igliere estensore
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