Ricorso Generico: la Cassazione ne Sancisce l’Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso generico, privo di censure specifiche e dettagliate, è destinato a essere respinto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con una recente ordinanza, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un imputato a causa della indeterminatezza dei motivi presentati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma di una decisione di primo grado emessa con rito abbreviato, aveva condannato un soggetto per diversi reati. Le accuse spaziavano dal tentato furto all’indebito utilizzo di strumenti di pagamento (art. 493-ter c.p.), fino alla ricettazione di beni di provenienza illecita. La Corte territoriale aveva riqualificato uno dei capi d’imputazione e rideterminato la pena, confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione a una specifica norma del codice di procedura penale.
La Valutazione sul Ricorso Generico da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, definendolo come un esempio emblematico di ricorso generico. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione contestasse la correttezza della motivazione della sentenza d’appello senza però fornire gli elementi necessari per sostenere tale censura.
Secondo la Corte, il ricorso era privo dei requisiti di specificità prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’appello considerata “logicamente corretta”, la difesa non ha specificato quali fossero i passaggi illogici o le violazioni di legge commesse, limitandosi a una critica generale.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha spiegato che la genericità del motivo impedisce al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo. Se le censure non sono specifiche, il giudice non può individuare i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, non può esercitare il proprio sindacato sulla decisione. L’atto di impugnazione deve porre il giudice nelle condizioni di comprendere esattamente quale parte della sentenza viene contestata e per quali ragioni.
In assenza di questa specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: non basta avere ragione, bisogna saperla far valere nel modo corretto. Un ricorso per cassazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un rimedio straordinario per correggere specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione. La presentazione di un ricorso generico si traduce non solo in una sconfitta processuale, con la sentenza che diventa definitiva, ma anche in un onere economico aggiuntivo per l’imputato. Per gli avvocati, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, argomentati e focalizzati su censure precise e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Non indicava in modo chiaro gli elementi a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ricorso generico nel contesto di questa decisione?
Significa che il motivo di ricorso si limitava a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza specificare quali fossero gli errori di diritto o i vizi logici commessi dai giudici di secondo grado. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di Cassazione di valutare nel merito la doglianza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34689 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12918/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diEl NOME (CUI CODICE_FISCALE)
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 giugno 2023, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale della medesima città, ha riqualificato nella forma tentata in reato di furto contestato al capo A della rubrica delle imputazioni, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato COGNOME in relazione anche agli ulteriori reati di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo B) e di ricettazione di una serie di beni di provenienza furtiva (capo C), reati accertati in data 6 settembre 2022.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025