Ricorso Generico Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un esito sfavorevole, noto come ricorso generico inammissibile. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, il cui tentativo di ottenere uno sconto di pena tramite le attenuanti generiche si è scontrato con la rigidità dei requisiti procedurali.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un elemento che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato alcuni aspetti a suo favore. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza del suo ricorso non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Generico Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha rapidamente liquidato come ‘strutturalmente generico’. Questo giudizio tecnico, ma di fondamentale importanza, significa che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi di specificità.
In pratica, l’imputato si era limitato a ‘reiterare argomenti già correttamente valutati’ dalla Corte d’Appello. Non è stato mosso un attacco critico e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; al contrario, sono state riproposte le stesse argomentazioni, senza spiegare perché la valutazione dei giudici di secondo grado fosse errata o illogica. Questo approccio rende il ricorso generico inammissibile, poiché non permette alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria ma chiara. La Cassazione sottolinea che il ricorso non si confronta ‘obiettivamente’ con la sentenza d’appello. Il ruolo del giudice di legittimità non è quello di effettuare una terza valutazione dei fatti, ma di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme e abbiano fornito una motivazione logica e coerente. Se il ricorrente non evidenzia vizi specifici nella motivazione, ma si limita a riproporre la propria versione, il ricorso non può essere accolto.
La Corte, ritenendo inammissibile il motivo, ha quindi dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito la richiesta dell’imputato, ma anche l’applicazione di sanzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi ritenuti pretestuosi o manifestamente infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e mirato. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici specifici, dove e perché i giudici precedenti hanno sbagliato. La genericità è un errore fatale che porta all’inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore, specificità e un confronto critico con le decisioni impugnate, pena la chiusura definitiva del caso con un onere economico aggiuntivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘strutturalmente generico’. L’imputato si è limitato a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso generico’?
Un motivo di ricorso è generico quando non individua un errore specifico (di legge o di logica) nella decisione del giudice precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi difensive in modo vago, senza un’analisi critica della sentenza che si intende contestare.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47840 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47840 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GROSSO NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 15255/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche ;
Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazio della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l’imputat limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pag. 4 sentenza);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.