Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile e Costa Caro
Presentare ricorso in Cassazione è l’ultima tappa del processo penale, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un appello privo di argomenti specifici e nuovi è destinato all’insuccesso, trasformandosi in un ricorso generico con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Lucca e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati previsti dall’articolo 4 della legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere) e dall’articolo 707 del codice penale (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).
L’oggetto al centro della contestazione era una pinza multiuso. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la mancata applicazione dell’ipotesi lieve del reato previsto dalla legge sulle armi e la presunta incompatibilità tra le due ipotesi di reato contestate.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso generico
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Secondo i giudici, l’appello non era altro che una “mera riproposizione di argomenti affrontati in maniera esaustiva nella decisione impugnata”.
In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità nuove o specifiche contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già respinte. Questo comportamento processuale configura proprio il cosiddetto ricorso generico. La Corte ha inoltre precisato un punto di fatto cruciale: la condanna per il reato di cui all’art. 707 c.p. si basava sul rinvenimento della pinza multiuso, un oggetto distinto dal coltellino svizzero menzionato in altri contesti, chiarendo così ogni ambiguità.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’inammissibilità è di carattere prettamente procedurale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate contro le argomentazioni del giudice precedente. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si contesta, rende l’impugnazione priva della sua funzione essenziale. Di conseguenza, viene considerata generica e, come tale, non meritevole di essere esaminata nel merito.
Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che potessero giustificare l’errore, la Corte ha condannato l’uomo a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e ben ponderato, non un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione del caso. Proporre un ricorso generico non solo è inutile, ma può anche risultare molto costoso.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso generico è un appello che si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche di legittimità contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Su quale oggetto specifico si basava la condanna per possesso di strumenti atti allo scasso?
La sentenza specifica che la condanna per il reato previsto dall’art. 707 del codice penale era fondata sul ritrovamento di una pinza multiuso, un oggetto distinto da un coltellino svizzero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TREGNAGO il 17/07/1977
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 3 novembre 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato – nei confronti di NOME – la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Lucca in relazione ai reati di cui all’art. 4 n.110/1975 e 707 cod.pen. (fatto del 20 giugno 2019).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai punti della omessa applicazione (quanto al reato di cui all’ar 1.110/1975) dell’ipotesi lieve e della coesistenza di entrambe le ipotes reato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi di mera riproposizione di argomenti affrontati in manier esaustiva nella decisione impugnata (in particolare si è rilevato che contravvenzione di cui all’art.707 cod.pen. si fonda, in fatto, sul rinvenimento della pinza multiuso, oggetto diverso dal coltellino svizzero).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024