Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35375  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALGUARNERA CAROPEPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza del 20/2/2025 la Corte di appello di Roma ha condannato il ricorrente in epigrafe per furto consumato ai danni dell’ex moglie che aveva presenta querela.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolez In particolare, deduceva che non si era tenuto conto dell’avvenuto scioglimento dell comunione e comunque del mancato accertamento della proprietà dei beni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è rilevat che la materiale apprensione della chiave della cassaforte ove erano custoditi i monili proprietà esclusiva della querelante costituiva impossessamento dei preziosi ivi contenuti Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
La inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione, n costituendosi il rapporto processuale (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 01).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il consigliee estensore
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Il Presidrite,