Ricorso Generico: la Cassazione Dichiara Inammissibile l’Appello per Evasione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non limitarsi a contestazioni generiche. Il caso in esame riguarda un’impugnazione per il reato di evasione, dichiarata inammissibile proprio a causa di un ricorso generico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. A seguito della sentenza di primo grado, la difesa aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato e avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Non arrendendosi, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte e il Problema del Ricorso Generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di impugnazione, giudicati affetti da “genericità assoluta”.
I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e coerente sia sulla sussistenza del reato di evasione sia sul diniego della causa di non punibilità. Il ricorso, invece di contestare punto per punto tali argomentazioni, si era limitato a riproporre doglianze generiche, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata. Questo vizio procedurale, noto come ricorso generico, impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Un ricorso è considerato generico quando non individua con precisione le parti della sentenza che si intendono censurare e le ragioni specifiche per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Non è sufficiente manifestare un mero dissenso con la decisione, ma è necessario articolare critiche puntuali e pertinenti.
Nel caso specifico, il ricorrente non è riuscito a dimostrare in che modo la valutazione della Corte d’Appello fosse illogica o errata. Di fronte a una motivazione completa e logica da parte del giudice di merito, l’appello si è rivelato uno strumento inefficace. La conseguenza inevitabile, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la declaratoria di inammissibilità. Questa comporta non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non basta avere ragione nel merito, ma è indispensabile saper articolare le proprie difese in modo specifico, dettagliato e pertinente. Un ricorso generico equivale a una resa processuale, con l’aggravante di ulteriori costi economici. La decisione evidenzia come il rispetto delle regole procedurali sia un presupposto imprescindibile per l’accesso alla giustizia e per la tutela effettiva dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano affetti da “genericità assoluta”, ovvero non contestavano in modo specifico e dettagliato le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
È stata discussa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte di Cassazione non ha discusso nel merito la questione. Ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già motivato congruamente il diniego di tale causa di non punibilità e che il ricorso generico non aveva mosso critiche specifiche a quella parte della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46186 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 05/12/1978
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imput e circa il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
GLYPH