Ricorso Generico: la Cassazione ne Dichiara l’Inammissibilità
Quando si presenta un appello, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso generico, privo di critiche specifiche alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le implicazioni di tale principio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, fornendo una motivazione dettagliata basata sulla ricostruzione dei fatti e sulle valutazioni emerse durante il processo di merito. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando proprio tale diniego. Tuttavia, il suo ricorso si è rivelato problematico non per il contenuto della richiesta, ma per il modo in cui è stata formulata.
La Decisione della Suprema Corte: L’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della pronuncia risiede nella constatazione che il motivo di ricorso era affetto da “genericità”. In altre parole, l’appellante non aveva mosso critiche puntuali e argomentate contro la motivazione della Corte d’Appello, ma si era limitato a riproporre le stesse lamentele, anch’esse generiche, già presentate nel precedente grado di giudizio.
Le Conseguenze Economiche Previste dall’Art. 616 c.p.p.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede il pagamento di una somma in favore della “cassa delle ammende”. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta congrua in relazione alle questioni sollevate.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle doglianze già espresse. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici errori di diritto o vizi di motivazione. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva “congruamente motivato” il suo diniego, e il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi punto per punto con quelle argomentazioni. Non avendolo fatto, il suo ricorso è risultato privo della specificità richiesta dalla legge, rendendolo così inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La genericità, quindi, equivale a un’assenza di critica reale, che impedisce al giudice superiore di svolgere la propria funzione di controllo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria. La redazione di un atto di appello richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare e la formulazione di motivi specifici, pertinenti e argomentati. Proporre un ricorso generico non solo è una strategia processuale inefficace, ma espone anche a conseguenze economiche certe e talvolta onerose. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della cassa delle ammende non è una mera formalità, ma una conseguenza diretta della presentazione di un atto che, per la sua indeterminatezza, non avrebbe dovuto impegnare le risorse del sistema giudiziario.
Cosa si intende per ricorso generico secondo questa ordinanza?
Un ricorso è definito generico quando non contesta in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre lamentele vaghe o già esposte in precedenza senza confrontarsi con la motivazione del giudice.
Qual è la conseguenza principale se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e puntuale il diniego delle attenuanti generiche. Poiché il ricorso non ha mosso critiche specifiche a tale motivazione, ma si è dimostrato generico, non c’erano elementi per annullare la decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 23/02/1989
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla pu motivazione della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, contrariament a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuan generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudi merito, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tale pun rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 26 settembre 2025
Il Cogliere estensore
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Il Presidente