Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un ricorso generico, che si limita a contestare una sentenza senza entrare nel merito delle sue motivazioni, è destinato all’inammissibilità. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo i requisiti di specificità dell’impugnazione e le conseguenze di una condotta criminale abituale sulla concessione di benefici di legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’imputato lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, un vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuta omessa o apparente; in secondo luogo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma complementari.
Il Primo Motivo: Il Ricorso Generico e la Motivazione ‘per relationem’
La Corte ha qualificato il primo motivo come un ricorso generico. L’imputato, infatti, si era limitato a una mera asserzione, senza specificare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse carente. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente lamentare un vizio, ma è necessario enunciare e argomentare i rilievi critici in modo specifico rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente operato un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Questo significa che la motivazione della prima sentenza è stata richiamata e fatta propria dalla seconda, creando una cosiddetta “doppia conforme”. In questi casi, le due sentenze costituiscono un unico corpo decisionale, pienamente legittimo se, come avvenuto, il giudice d’appello aggiunge anche proprie e ulteriori precisazioni.
Il Secondo Motivo: Attenuanti e Abitualità della Condotta
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti evidenziato l’abitualità della condotta criminosa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali specifici. L’abitualità è una condizione che, per legge, impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Relativamente al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può concentrarsi su quelli ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i plurimi precedenti specifici sono stati considerati un elemento talmente rilevante da superare ogni altra valutazione, dimostrando una “condotta di vita irrimediabilmente orientata alla commissione di reati”.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali e sostanziali di grande importanza. In primo luogo, viene riaffermato il requisito di specificità dei motivi di ricorso: un’impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo slegato. In secondo luogo, viene convalidato l’uso della motivazione per relationem nel contesto di una doppia conforme, purché rispetti determinati parametri. Infine, si conferma che la valutazione della personalità dell’imputato, basata su elementi oggettivi come i precedenti penali, è cruciale per decidere sulla concessione di benefici come le attenuanti o la non punibilità per tenuità del fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che non ammette superficialità. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover costruire argomentazioni solide e puntuali, che smontino pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente. Per gli imputati, la sentenza ricorda che il proprio passato giudiziario ha un peso determinante nelle decisioni dei giudici e può precludere l’accesso a istituti premiali previsti dalla legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non enuncia né argomenta in modo specifico i rilievi critici contro le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, limitandosi a una mera asserzione o a una doglianza vaga.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
È stata negata perché il provvedimento impugnato aveva evidenziato l’abitualità della condotta criminosa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali specifici. L’abitualità nel reato è una condizione ostativa all’applicazione di tale beneficio.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (in questo caso, i numerosi precedenti penali) e all’assenza di elementi positivi rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la omessa motivazione o comunque la motivazione apparente – è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritt a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, non specificando perché la motivazione sia carente;
che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, avendo cura di effettuare ulteriori precisazioni in punto di falso grossolano (pagg. 4 e 5); che, del resto, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01);
considerato che il secondo motivo, con cui si =testa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’alt. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che:
quanto al primo profilo, è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato l’abitualità della condotta criminosa, desunta dai precedenti penali specifici da cui l’imputato risulta gravato;
quanto al secondo profilo, si osserva che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punt la sentenza impugnata ha evidenziato a pagina 5 i plurimi precedenti specifici da cui il ricorrente risulta gravato, “dai quali può evincersi che la sua condotta di vita sia irrimediabilmente orientata alla commissione di reati”);
78. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore