Ricorso generico: la Cassazione conferma la condanna per evasione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere specifica e non può limitarsi a critiche vaghe. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso generico di un imputato, confermando la sua condanna per il reato di evasione e sottolineando l’importanza di un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’affermazione della sua responsabilità penale. Le sue difese, tuttavia, si sono concentrate su contestazioni non sufficientemente dettagliate contro la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
L’Ordinanza della Cassazione e il concetto di ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. Secondo i giudici supremi, le doglianze presentate dall’imputato erano un esempio di ricorso generico. Anziché contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a “mere enunciazioni”, senza misurarsi con l’apparato argomentativo, puntuale e logico, della sentenza di secondo grado.
In particolare, il ricorso non aveva adeguatamente affrontato la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni della madre dell’imputato, un elemento probatorio che la Corte d’Appello aveva ritenuto cruciale e scrupolosamente analizzato.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla necessità che il ricorso non sia una semplice riproposizione di tesi già respinte o una generica lamentela. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata, dimostrando perché e come il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. Quando i motivi sono vaghi, non specifici e non si confrontano criticamente con la decisione contestata, il ricorso viene dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nell’analisi del merito della questione. In questo caso, la mancanza di un confronto specifico con la valutazione della testimonianza chiave è stata fatale per l’esito del ricorso.
Le conclusioni
La decisione riafferma l’importanza di redigere ricorsi dettagliati e ben argomentati. Le conseguenze di un ricorso generico non sono banali: oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la giustizia richiede precisione e un confronto critico e costruttivo con le decisioni giudiziarie, non semplici e sterili contestazioni.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7086  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35033/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’ affermazione di responsabilità per il re contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, con particolare riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni madre dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024