Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME DEMETRIO nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono p della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p., limitandosi a riprodurre doglianze già formulate in grado di appello, confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello, e quindi ometten assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sent oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 NOME Rv. 243838 – 01 Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 NOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogn doglianza oggetto dei motivi di ricorso:
(i) evidenziando (pg. 3) che non c’è mutamento di contestazione se il reato contestato uti singu/us GLYPH accertato come concorsuale, motivazione giuridicamente corretta, sulla quale il ricorso non ‘si spende’;
(ii) ribadendo l’affermazione di responsabilità sulla base del collegament ineludibile tra l’imputato e la carta su cui è stato bonificato il pretium sceleris (pg. 2), elemento dotato di immediatezza ed incontrovertibilità dimostrativa;
(iii) sottolineando il ruolo attivo dell’imputato nell’apertura della ca della disponibilità al suo uso per fini illeciti (pg. 1), circostanze dimostra dolo;
(iv e v) fornendo motivazione non manifestamente illogica ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio (pg. 3 e 4), assolvendo pertanto all’o giustificativo richiesto al giudice di merito, al fine di escludere ogni ingere parte di questa Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigli re Estensore
NOME Presidente