Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22734 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 09/11/1975 NOME nato a NAPOLI il 16/11/1993
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando per entrambi il trattamento sanzionatorio (escludendo le circostanze aggravanti di cui agli artt. 74, comma 4 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva per NOME COGNOME e concedendo le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle attenuanti diverse da quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per NOME COGNOME, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di cui all’ 74 d.P.R. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990;
Letta la rinuncia al ricorso depositata dal difensore di COGNOME che allega dichiarazione del ricorrente, autenticata ma riferita alla sola fase dell’esecuzione e “ad ogni facoltà di legge”, sicchè non può evincersi con certezza la volontà di rinuncia all’impugnazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME con cui si denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Infine, la censura è, altresì, manifestamente infondata, in quanto le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute dalla sentenza di appello, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della recidiva, determinando quindi il passaggio in giudicato delle statuizioni relative al riconoscimento delle attenuanti;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME con cui si censura la violazione delle norme processuali e la mancanza della motivazione in ordine all’omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è anch’esso generico per aspecificità, perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e del confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata;
4.1. Considerato che, invero, il motivo è inammissibile anche perché rivalutativo e in fatto: l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha u
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME
Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 18-20) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
cod. proc. pen.;
e),
5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.