Ricorso Generico Inammissibile: la Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea che un ricorso generico, privo di un confronto critico con la sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto svolgimento dei gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento per furto pluriaggravato. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per alcuni capi d’imputazione per mancanza di querela e aveva ricalcolato la pena per i reati residui. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: una presunta motivazione lacunosa della Corte d’Appello riguardo al mancato riconoscimento di alcune circostanze aggravanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era la riproposizione di un motivo d’appello che era già di per sé ‘geneticamente inammissibile’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Sanzione per un Ricorso Generico
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione del perché un ricorso generico non possa trovare accoglimento. La Corte spiega che il motivo presentato in appello era una ‘laconica censura’, ovvero una critica superficiale che non si confrontava affatto con le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado.
Quando un motivo di impugnazione è formulato in modo così vago e generico, la Corte territoriale non è tenuta a prenderlo in considerazione. Si tratta, infatti, di una causa di inammissibilità originaria. La Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il vizio di motivazione di una sentenza d’appello non può essere fatto valere se riguarda un motivo che, per la sua genericità, non avrebbe nemmeno dovuto essere esaminato.
I motivi di impugnazione devono essere specifici: devono indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la critica. Un’impugnazione che si limita a enunciazioni di principio o a critiche astratte, senza un reale dialogo con la decisione impugnata, è destinata a fallire.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato ma di fondamentale importanza pratica per avvocati e imputati. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro analitico e dettagliato sulla sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario smontare e criticare punto per punto le argomentazioni del giudice, proponendo una lettura alternativa supportata da elementi giuridici e fattuali.
La sanzione dell’inammissibilità, unita alla condanna al pagamento di spese e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati. In definitiva, la giustizia richiede precisione e serietà: un ricorso generico non solo non produce risultati, ma comporta anche costi significativi per chi lo propone.
Quando un motivo di impugnazione è considerato un ‘ricorso generico’?
Un motivo di impugnazione è considerato generico quando consiste in una critica laconica e superficiale che non si confronta specificamente con le argomentazioni e la motivazione della sentenza del giudice del grado precedente.
Cosa succede se si propone un ricorso generico in Cassazione?
Se il ricorso è ritenuto generico, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver causato l’inammissibilità per propria colpa.
La Corte d’Appello è obbligata a rispondere a un motivo di appello formulato in modo generico?
No. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello può non prendere in considerazione un motivo di appello formulato in modo generico, poiché si tratta di un’ipotesi di inammissibilità originaria. Pertanto, un’eventuale mancanza di motivazione su quel punto da parte della Corte d’Appello non può essere validamente contestata in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31066 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/09/1964
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 11738/25
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 5) e 6) per mancanza di querela e ha rideterminato la pena per residui reati di furto pluriaggravato.
Letta la memoria della difesa dell’imputato, che non contiene argomentazioni in grado di incidere sulle considerazioni di seguito sviluppate.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso GLYPH con cui si lamenta una motivazione lacunosa quanto alla predicata esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 comma 1, n. 7) e 61 n. 5 cod. pen. – è inammissibile in quanto era tale il relativo motivo d appello. Infatti, la questione delle aggravanti per i reati diversi dai capi 5) e 6) era ogge una laconica censura nel secondo motivo di appello, che non si confrontava affatto con la motivazione che il Giudice di prime cure aveva dedicato al tema. Tale motivo era, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un’ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilit originaria, quantunque parziale, dell’impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando sentenza del giudice dell’impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente dèterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025