Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10678 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10678 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 15/10/1971
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 – 01; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258487 – 01);
che, inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria che, qualora non rilevata dal giudice dell’appello, può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche in Cassazione (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193 – 01);
che, nel caso di specie, non avendo l’odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, la mancata concessione dei benefici genericamente richiesti in appello non può costituire motivo di ricorso per cassazione (si vedano, in
particolare, pagg. 2 e 3 sulla generica richiesta difensiva di riduzione della pena così da consentire la concessione della sospensione condizionale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.