Ricorso Generico Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza n. 26079/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi: la genericità non paga. Un ricorso generico inammissibile è destinato a essere respinto, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di due individui per il reato di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso e la Regola del ricorso generico inammissibile
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente esplicitato i criteri utilizzati per la valutazione delle prove a loro carico. In sostanza, la difesa lamentava una carenza argomentativa nella sentenza che aveva confermato la loro colpevolezza.
Tuttavia, questa doglianza è stata formulata in termini astratti. I ricorrenti non hanno indicato quali specifiche parti della motivazione fossero carenti, né hanno spiegato come una diversa valutazione delle prove avrebbe potuto condurre a un esito differente. Questa modalità di impugnazione configura proprio un ricorso generico inammissibile, poiché non instaura un confronto critico e puntuale con la decisione contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: un motivo di ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata è irricevibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso avanzato dagli imputati inammissibile in quanto “generico”. Il fulcro della motivazione risiede nel fatto che l’impugnazione “si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna”. In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione. L’appellante ha l’onere di individuare con precisione le lacune o le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito e di dimostrare la loro rilevanza ai fini della decisione. Mancando questo confronto specifico e dettagliato, il ricorso si trasforma in una critica sterile e non in un valido strumento processuale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve andare oltre le enunciazioni di principio e calarsi nella realtà processuale del caso, analizzando criticamente ogni passaggio della sentenza contestata. La conseguenza di un ricorso generico non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione chiara per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la precisione è un requisito non negoziabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Gli imputati si sono limitati a formulare critiche astratte sulla motivazione della sentenza, senza contestare in modo specifico le argomentazioni e le prove su cui si basava la condanna.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando si esaurisce in ‘mere proposizioni astratte’ che sono prive di riferimenti concreti al reale percorso argomentativo della sentenza che si sta impugnando. In pratica, non affronta criticamente le specifiche ragioni della decisione.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa specifica vicenda ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624, 625, n.2 e 7, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso dedotto da entrambi i ricorrenti, che ha a oggetto vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione del compendio probatorio, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024