Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Nel mondo del diritto, la forma è sostanza. Un principio che trova piena applicazione nella redazione degli atti processuali, in particolare nei ricorsi per Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un’importante lezione su cosa accade quando un’impugnazione è formulata in modo vago: il cosiddetto ricorso generico viene dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, previsto dall’articolo 340 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. Il motivo centrale di questa decisione risiede nella natura del ricorso generico. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’appellante erano privi di una reale censura nei confronti della decisione impugnata. In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare in modo astratto l’esistenza di presunti vizi, senza però argomentare in modo specifico e puntuale perché e in quali punti la sentenza della Corte d’Appello sarebbe stata errata.
L’atto, come sottolineato dalla Corte, era ‘meramente evocativo del vizio enunciato’, una formula che descrive perfettamente un’impugnazione che non va al cuore del problema, ma si limita a segnalarlo senza sviluppare un’argomentazione critica concreta. Questo approccio rende impossibile per la Corte di Cassazione svolgere la sua funzione di controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Per supportare la propria decisione, la Suprema Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 16851 del 2010), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità quando non contiene una ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica’. Non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente il perché, confrontando le proprie tesi con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. La mancanza di questa specificità trasforma il ricorso in un atto inutile, che non può essere preso in considerazione.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro) non è solo una sanzione per il ricorrente, ma anche un monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede serietà, precisione e rigore tecnico.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per avvocati e cittadini: un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere specifico, dettagliato e critico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una decisione giudiziaria. È indispensabile costruire un’argomentazione solida, che individui con precisione i punti deboli della sentenza impugnata e li contesti con riferimenti normativi e fattuali puntuali. In assenza di questi elementi, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma di subire una condanna economica che aggrava la posizione processuale iniziale. La chiarezza e la precisione non sono opzioni, ma requisiti essenziali per la tutela dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia privo di una critica specifica e dettagliata contro la decisione della Corte d’Appello. Si limitava a enunciare i vizi in modo astratto senza argomentare nel merito.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che non presenta ragioni di fatto e di diritto precise e circostanziate. In pratica, è un ricorso che non spiega in modo chiaro e specifico perché la sentenza precedente sarebbe errata, rendendo impossibile per la Corte di Cassazione effettuare una verifica.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il 27/07/1992
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ue)
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 340 cod. pen. è generico in quanto pri effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei mot allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025