Ricorso Generico Inammissibile: Quando l’Impugnazione non Supera il Vaglio della Cassazione
Nel sistema giuridico italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: un ricorso generico inammissibile non ha alcuna possibilità di successo. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la specificità dei motivi di ricorso sia un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado sia dalla Corte di Appello di Venezia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi all’ultimo grado di giudizio per tentare di ribaltare l’esito a lui sfavorevole.
I Motivi del Ricorso e le Criticità
L’imputato basava il proprio ricorso su due principali argomentazioni: la presunta violazione di legge per la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale (che prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) e l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, il modo in cui tali motivi sono stati formulati si è rivelato il punto debole dell’intera strategia difensiva. La Corte ha infatti rilevato che l’imputato si era limitato a formulare “doglianze generiche”, senza entrare nel merito specifico delle presunte illogicità della sentenza impugnata.
La Decisione sul Ricorso Generico Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la motivazione della Corte di Appello fosse priva di vizi di manifesta illogicità. Di conseguenza, le critiche mosse dal ricorrente sono apparse come un tentativo di rimettere in discussione il merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, piuttosto che come una puntuale contestazione di errori giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può consistere in una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con chiarezza e specificità quali siano i vizi logici o giuridici che inficiano la sentenza impugnata. Nel caso di specie, le lamentele dell’imputato sono state ritenute troppo vaghe e non supportate da elementi concreti capaci di minare la coerenza logica della decisione della Corte d’Appello. La declaratoria di inammissibilità è stata, quindi, una conseguenza diretta della genericità dell’atto di impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
Le conseguenze per il ricorrente sono state severe. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione non può essere un atto di sterile protesta. Deve essere un’analisi tecnica e rigorosa, capace di dialogare con la motivazione della sentenza e di evidenziarne le specifiche falle. Un ricorso generico inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’imputato ha formulato doglianze generiche, senza individuare alcun vizio specifico o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47502 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47502 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4.
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla eccessività della pena;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-8 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023