Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione in Cassazione è Destinata al Fallimento
Presentare ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede precisione e rigore tecnico. Un ricorso generico, privo di censure specifiche e pertinenti, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 21336/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto con strappo, confermata dalla Corte di Appello di Napoli. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. Il fulcro della sua contestazione riguardava un presunto errore nel calcolo della pena inflitta dai giudici di merito.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, nell’esaminare l’impugnazione, ha immediatamente rilevato la sua manifesta infondatezza. Il motivo di ricorso è stato qualificato come un ricorso generico e astratto. Invece di sollevare specifiche critiche di legittimità contro la sentenza della Corte di Appello, il ricorrente si era limitato a formulare asserti vaghi e non direttamente collegabili alla sua situazione processuale.
In modo emblematico, l’imputato si era lamentato di un presunto aumento di pena per la continuazione tra reati, un istituto giuridico che, come sottolineato dai giudici, non era stato nemmeno applicato nel suo caso. Questa circostanza ha reso evidente la natura pretestuosa e la mancanza di serietà dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la dichiarazione di inammissibilità basandosi su principi consolidati. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica sull’esito del processo. Deve, al contrario, contenere censure precise, puntuali e pertinenti che mettano in luce una violazione di legge o un vizio di motivazione nella sentenza impugnata.
Nel caso specifico, l’appello era privo di “effettive censure di legittimità”. La genericità delle argomentazioni e il riferimento a istituti non applicati hanno dimostrato una “colpa” del ricorrente nel promuovere un’azione giudiziaria palesemente destinata al fallimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, che giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria in casi di evidente inammissibilità, al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie o temerarie.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte sono state nette. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nell’aver presentato un’impugnazione così palesemente infondata, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole processuali e con la dovuta serietà, per non intasare inutilmente il sistema giudiziario.
Cosa si intende per ricorso generico in Cassazione?
Un ricorso viene definito generico quando non contiene specifiche critiche legali alla sentenza impugnata, ma si limita a esporre lamentele vaghe, astratte o non pertinenti al caso concreto, senza individuare un preciso errore di diritto commesso dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, qualora venga ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende?
La Corte ha ritenuto che vi fossero profili di colpa nel presentare l’impugnazione, data la sua evidente inammissibilità. Le motivazioni addotte erano talmente generiche e slegate dal caso specifico (come la lamentela per un aumento di pena mai applicato) da configurare un abuso dello strumento processuale, giustificando così l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto c:on strappo;
ritenuto che considerato che l’unico motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale con riguardo al calcolo della pena-, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contiene assedi del tutto generici non compiutamente riferibili al caso di specie (dolendosi pure di un aumento per continuazione che nella specie non è stato disposto: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost,, sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.