Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 18564/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla specificità richiesta negli atti di impugnazione. Un ricorso generico, privo di critiche dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, specialmente quando contesta la valutazione discrezionale del giudice sulla pena. Questo caso ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non basta lamentare un’ingiustizia, bisogna dimostrare l’errore di diritto con argomenti precisi.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la sua condanna in primo grado. L’oggetto della contestazione non era la sussistenza del reato o la colpevolezza, bensì l’entità della pena inflitta. L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero applicato correttamente i criteri per la commisurazione della pena, previsti dall’ordinamento.
Il Contenuto del Ricorso: una Critica Generica alla Pena
Il punto centrale del ricorso era la presunta violazione dell’articolo 133 del Codice Penale. Questa norma elenca i parametri che il giudice deve considerare per determinare la pena in modo equo e proporzionato, quali la gravità del danno, l’intensità del dolo e la capacità a delinquere del reo.
Tuttavia, il ricorso dell’imputato si limitava a enunciare una violazione generica di tali criteri, senza articolare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata. In altre parole, non spiegava in che modo e perché la valutazione della Corte territoriale fosse errata, ma si limitava a una doglianza generica.
Le Motivazioni della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata riguardo ai criteri adottati per il trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte d’Appello aveva tenuto conto dell'”indole particolarmente aggressiva ed incline al crimine” dell’imputato.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, costituisce un giudizio di merito, ponderato e non arbitrario, che non può essere riesaminato in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e non contraddittoria. Poiché il ricorso generico non indicava vizi di legittimità specifici, ma si limitava a contestare l’apprezzamento dei fatti, è stato respinto.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine: l’appello in Cassazione deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione di un giudice inferiore; è necessario identificare con precisione gli errori di diritto commessi. La valutazione sulla personalità dell’imputato ai fini della determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata in modo congruo, è insindacabile. La conseguenza per chi presenta un ricorso inammissibile è severa: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente generico. Non specificava alcun motivo concreto a supporto della doglianza, limitandosi a rappresentare una violazione non argomentata dei criteri di determinazione della pena.
Cosa significa che la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare e giudicare nuovamente i fatti del processo o le valutazioni discrezionali del giudice (come quelle sulla personalità dell’imputato), a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente.
Qual è la conseguenza economica per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal
Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudi di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, è manifestament generico e quindi inammissibile.
Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, limitandosi a rappresentare una generica violazione dei criteri di cui all’art. 133 c per contro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei criteri adottati ai fini del trattamento sanzioNOMErio, avendo al riguardo considerato l’indo particolarmente aggressiva ed incline al crimine dimostrata dal prevenuto, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Con liere estensore
Il President