Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28565 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 07/03/1975
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME cu riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito, per l’imputato, l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME
riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza in data 25/02/2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava . proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Lecce aveva applicato allo stesso la misura cautelare personale coerc arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all’articolo 452-quaterdecies cod. pen..
Avverso detta ordinanza propone ricorso il COGNOME.
2.1. Con un primo motivo lamenta erronea applicazione degli elementi costitutivi integrant sul piano della tipicità la norma di cui alle contestazioni in ordine ai singoli capi di impu unitamente alla violazione dei criteri di valutazione della gravità indiziaria e contestuale motivazione, rectius mancanza e manifesta illogicità della stessa.
L’ordinanza ha ritenuto il ricorrente partecipe di un sodalizio criminale pur in presen una sola condotta evidenziata in un unico capo di imputazione, senza individuare ulterio elementi di carattere probatorio a sostegno dell’incolpazione provvisoria.
2.2. Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ricostrui partecipazione del ricorrente alle singole contestazioni attraverso una motivazio generalizzante ed estensiva.
Dalla lettura degli atti processuali (CNR, richiesta e ordinanza) nulle emerge a carico COGNOME
Si parte da un singolo episodio (una telefonata) e poi lo si utilizza come prova per t reati, senza considerare che il terreno in cui vengono depositati i rifiuti non è di propr ricorrente, né la disponibilità dello stesso in capo al COGNOME emerge da alcun atto di indag
Vi è stato quindi un malgoverno della prova indiziaria.
Il Riesame si limita a richiamare l’ordinanza custodiale senza rispondere alle censu proposte
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; confrmi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinse quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento de provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a caric dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su consideraz generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti
l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094).
Nel caso in esame, il ricorso, per un verso, si risolve in apodittiche quant lamentele rivolte ora all’ordinanza genetica, ora a quella del Tribunale del riesame.
Per altro verso, omette di confrontarsi in modo realmente critico con il provv impugnato, il quale, a pagina 3, ricostruisce gli eventi occorsi il 7 settembre 2 seguito di una perlustrazione aerea, i militari sorprendevano il Calvelli sul sito erano stoccate numerose balle compattate di rifiuti di carta, plastica, gomma e alt misto riconducibile al codice CER 191212 (che occupavano una superficie di mq 30×5 pe di altezza), frutto, in tutta evidenza (trattasi di valutazione in punto di fatto rivalutazione in sede di legittimità), di numerosi scarichi da parte di mezzi pes pagina 4, mette in correlazione la conversazione citata dal ricorrente con tale a fornendone una spiegazione tutt’altro che manifestamente illogica da cui in partecipazione del COGNOME all’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
Trattasi quindi di doglianze generiche sia intrinsecamente che estrinsecamente, totalmente fattuali e rivalutative.
Coglie pertanto nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia, per un verso tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della del pro secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Cass., sez 6 dell’8/3/2012, Rv. 252178 e sez.4^, n.1403 del 2019).
Sotto altro profilo, il ricorso ripropone questioni già svolte davanti al Tribunal e da questo ampiamente sviluppate e motivatamente respinte (v. Sez. 3, n. 44 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801: «è inammissibile Il ricorso per cassazione fonda stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo gra l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano logico o giuridico determinato»).
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al delle spese processuali.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissib declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 de
28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/07/2025.