Ricorso generico: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso generico, privo di critiche puntuali e dettagliate contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’individuo contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un esito a lui più favorevole in sede di legittimità. Tuttavia, il suo atto di impugnazione si è rivelato il punto debole della sua strategia difensiva.
La specificità dei motivi e il ricorso generico
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha immediatamente rilevato una carenza fondamentale: i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in quella sede. In particolare, il ricorso era stato giudicato del tutto generico rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, che erano state confermate in appello. La sentenza di merito aveva chiaramente individuato i fattori che impedivano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Il ricorrente, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si era limitato a formulare delle doglianze generiche, considerate dalla Corte come ‘precluse’, ovvero non ammissibili in quella fase del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione contenga una critica argomentata e precisa delle parti della sentenza che si intendono contestare.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato perché non riteneva applicabile l’art. 131-bis c.p. Il ricorrente avrebbe dovuto smontare quel ragionamento con argomenti altrettanto specifici. Non avendolo fatto, il suo ricorso generico è stato considerato inidoneo a instaurare un valido contraddittorio davanti alla Corte di Cassazione. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La decisione sottolinea che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge. Per farlo, è indispensabile che le critiche alla sentenza impugnata siano chiare, pertinenti e, soprattutto, specifiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e dettagliate contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi erano ‘generici’ in questo caso?
Significa che l’atto di ricorso non contestava in modo puntuale le ragioni per cui i giudici di merito avevano escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), limitandosi a lamentele vaghe.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASTI il 31/03/1966
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse, risultando in ogni c motivo di appello del tutto generico rispetto alle argomentazioni della sentenza primo grado (che individuava i fattori ostativi alla applicabilità della causa d punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il GLYPH /02 2025.