Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione, rigore e specificità. Non è sufficiente un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche puntuali e fondate in diritto. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, una fattispecie attenuata relativa a sostanze stupefacenti. La pena inflitta era di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un’unica doglianza.
La Questione del Ricorso Generico in Cassazione
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte riguardava la presunta mancata verifica, da parte dei giudici di merito, della sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione: la sua natura di ricorso generico.
Secondo i giudici, il motivo addotto era del tutto generico e aspecifico. Invece di contestare con argomenti precisi in fatto e in diritto le motivazioni della sentenza impugnata, la difesa si era limitata a una critica vaga, non idonea a innescare un reale contraddittorio nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. I giudici hanno osservato che la motivazione della Corte d’Appello era ben argomentata, logica e priva di vizi giuridici nel giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia la pena applicata.
Il ricorso, al contrario, non si confrontava adeguatamente con tali argomentazioni. Non puntualizzava le ragioni della doglianza, rendendo impossibile per la Corte valutarne la fondatezza. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e circostanziata della decisione che si intende contestare, non una mera riproposizione di tesi già respinte o una lamentela indeterminata.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è un mero formalismo, ma ha conseguenze concrete e onerose. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, supportata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), sanziona l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Corte di Cassazione con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di specificità. La lezione è chiara: il diritto di difesa deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando ricorsi pretestuosi o mal formulati che non fanno altro che appesantire il sistema giudiziario e comportare costi aggiuntivi per chi li propone.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Non puntualizzava le ragioni della doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Qual era il motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato un’unica doglianza, lamentando la mancata verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento prevista dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47714 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 14 dicembre 2017, con cui a NOME era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un’unica doglianza, la mancata verifica della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e della determinazione della pena applicatagli.
Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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