Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero caso. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso generico, che non solleva critiche specifiche e motivate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti dell’impugnazione e le sanzioni previste.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo. La decisione di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello. Nonostante la doppia pronuncia di colpevolezza, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione sia sulla sua responsabilità penale sia sulla qualificazione giuridica del reato.
La Valutazione del Ricorso Generico da parte della Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare l’impugnazione, ha adottato una linea di rigore. Il ricorso è stato qualificato come inammissibile perché basato su motivi generici. In sostanza, l’imputato non aveva sollevato nuove e specifiche censure contro la sentenza d’appello, ma si era limitato a riproporre le stesse doglianze già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una risposta ‘ampia e congrua’ a tutte le questioni sollevate, rendendo la riproposizione delle stesse argomentazioni un esercizio sterile e non conforme alla funzione del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il principio alla base della decisione è chiaro: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico tradisce questa funzione, trasformandosi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa alla Suprema Corte. Dichiarando l’inammissibilità, la Corte non solo applica una regola procedurale, ma difende l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La decisione si fonda sull’idea che, se le questioni sono già state affrontate in modo esauriente, non ha senso riproporle identiche davanti al giudice di legittimità.
Le Conclusioni: le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio. In secondo luogo, e più incisivamente, il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene irrogata quando non emergono elementi che possano giustificare l’errore del ricorrente, configurando quindi una colpa nella proposizione di un’impugnazione infondata. Tale misura ha una chiara finalità deterrente: scoraggiare l’abuso dello strumento processuale e responsabilizzare le parti a presentare ricorsi solo quando sorretti da validi e specifici motivi di diritto.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione basata su motivi vaghi, non specifici, o che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza affrontare in modo critico le ragioni della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Perché il ricorrente è stato condannato a versare una sanzione di tremila euro?
La condanna alla sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente. In questo caso, la genericità dei motivi è stata considerata un indicatore di colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MASCALI il 06/03/1960
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 27 maggio 2024 la Corte di Appello di Catania ha confermato – in punto di responsabilità – la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Catania nei confronti di NOME COGNOME per il reato detenzione illegale di armi comuni da sparo ed altro.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi della mera riproposizione di doglianze cui è stata fornita ampia congrua risposta nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente