Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Un errore comune, che può costare l’intero processo, è la stesura di un ricorso generico. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le impugnazioni devono confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza contestata, altrimenti vengono dichiarate inammissibili. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto per Genericità
Un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di truffa, decideva di ricorrere in Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a suo dire ingiustificata.
2. Un vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale, ritenuta manifestamente illogica.
Entrambi i motivi sono stati però rigettati dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza.
I Motivi del Ricorso Generico e la Decisione della Corte
La Corte ha smontato l’impianto difensivo pezzo per pezzo, evidenziandone la debolezza strutturale. Il primo motivo, relativo alle attenuanti, è stato considerato non solo generico ma anche infondato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse ampiamente motivato il diniego, facendo riferimento a un elemento di peso: la presenza di ben venticinque precedenti penali a carico dell’imputato. La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare che il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a base della sua decisione quelli ritenuti decisivi.
Anche il secondo motivo è stato bollato come ricorso generico. L’imputato, infatti, non aveva fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente. La sua difesa si era limitata a offrire una lettura alternativa dei fatti, senza però contestare in modo specifico e puntuale le ragioni logiche e argomentate della sentenza impugnata. Questo tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è stato prontamente respinto.
L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale, cristallizzato nell’art. 591 del codice di procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni della difesa e quelle della decisione che si contesta. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice è sbagliata, illogica o carente, instaurando un vero e proprio dialogo critico con essa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare: il ricorso generico è un atto processualmente sterile. Non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i vizi specifici del provvedimento, trasformandosi in una mera richiesta di riesaminare i fatti. La Cassazione, invece, è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso non si attiene a questi binari, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questo caso offre una lezione pratica fondamentale per chiunque si approcci al processo penale. La redazione di un atto di impugnazione è un’operazione che richiede la massima cura e specificità. Ogni critica mossa alla sentenza deve essere mirata, pertinente e supportata da argomenti che ne mettano in luce le falle logico-giuridiche. Evitare di formulare un ricorso generico non è solo una questione di forma, ma la condizione essenziale per poter sperare in una riforma della decisione e per evitare conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è un ricorso generico, ovvero quando non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte o a proporre una lettura alternativa dei fatti.
La presenza di precedenti penali può influenzare la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche basandosi su elementi ritenuti decisivi, come i venticinque precedenti penali dell’imputato, confermando che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice.
Cosa si rischia con un ricorso inammissibile?
Oltre al fatto che il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso analizzato ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4558 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4558 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte di appello di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all’art. 640, comma primo e secondo, n. 2bis cod. pen. Ł generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale vengono riportati fra gli elementi vagliati dalla Corte di appello circa il diniego di dette circostanze, la presenza di venticinque precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente deducendone la manifesta illogicità Ł generico perchØ fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica ed argomentata, con la quale il ricorrente non si confronta, essendosi la difesa limitata a proporre una soluzione piø adeguata al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede;
che , invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 1345/2026
CC – 27/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME