Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di evitare un ricorso generico, pena l’immediata dichiarazione di inammissibilità e conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La corte di merito aveva riconosciuto l’istituto della continuazione tra due ipotesi di reato legate agli stupefacenti (previste dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti) e altre infrazioni commesse in precedenza dallo stesso soggetto.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, l’atto di appello si è rivelato fatale per la sua stessa impostazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico non Supera il Vaglio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto fondamentale nel diritto processuale: la genericità dell’atto.
Il ricorrente si è limitato a enunciare l’esistenza di un presunto ‘vizio di motivazione’, senza però articolarlo in alcun modo. Non ha specificato quali parti della motivazione fossero illogiche, contraddittorie o carenti, né ha fornito argomentazioni a sostegno della sua tesi. Un appello così formulato non permette alla Suprema Corte di comprendere le critiche mosse alla sentenza impugnata e, di conseguenza, di esercitare il proprio ruolo di controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è lapidaria: un ricorso generico è inammissibile. Non è sufficiente indicare un motivo di impugnazione previsto dalla legge; è indispensabile che il ricorrente sviluppi le proprie censure in modo specifico e pertinente. L’atto di ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere al giudice di valutare la fondatezza della critica senza dover ricercare autonomamente gli atti del processo.
Nel caso specifico, la mancata specificazione delle ragioni a sostegno della censura ha reso l’impugnazione un guscio vuoto, privo della sostanza necessaria per avviare un vero contraddittorio giuridico. Di fronte a tale carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’appello. Alla declaratoria di inammissibilità, per legge, segue la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche un aggravio di spese per il proponente. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere un lavoro di precisione, in cui ogni censura è dettagliatamente argomentata e supportata da riferimenti puntuali agli atti e al diritto. Per i cittadini, è la conferma che il successo di un’azione legale dipende non solo dall’avere ragione, ma anche dal saperla dimostrare secondo le regole del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘generico’, ovvero non specificava minimamente le ragioni e gli argomenti a sostegno del vizio di motivazione che veniva contestato alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando si limita a enunciare un motivo di impugnazione senza fornire alcun dettaglio, argomentazione o riferimento concreto che permetta al giudice di comprendere e valutare la critica mossa alla decisione precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorrente, cui la Corte d’appello ha riconosciuto la continuazione tra due ipotesi di reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto del presente procedimento, ed altre in precedenza commesse, deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Non specificando minimamente le ragioni a sostegno della censura, il ricorso è generico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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