Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale per contestare una decisione giudiziaria ritenuta ingiusta. Tuttavia, la sua efficacia dipende da requisiti ben precisi, tra cui la specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come un ricorso generico sia destinato a un esito infausto: l’inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a diversi articoli del codice penale, tra cui quelli riguardanti la non concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e i criteri di commisurazione della pena (art. 133 c.p.). In sostanza, l’imputato riteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione di non applicare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Specificità dei Motivi: un Requisito Essenziale del Ricorso
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito delle richieste dell’imputato, quanto nella forma con cui sono state presentate. La Corte di Cassazione ha qualificato l’impugnazione come un ricorso generico, ovvero un atto che, pur enunciando i presunti errori del giudice, non riesce a instaurare un confronto critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre doglianze astratte, senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, illogica o carente. Questo approccio è stato considerato insufficiente, poiché l’atto di impugnazione non può essere una mera enunciazione di principi o una lamentela vaga, ma deve rappresentare una critica ragionata e specifica della decisione che si intende contestare.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su principi consolidati della procedura penale. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era “privo di effettiva censura” e “meramente evocativo del vizio enunciato”.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a “nominare” il problema (es. mancata concessione delle attenuanti), senza però “spiegare” perché la soluzione data dal giudice d’appello fosse sbagliata. La Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile per genericità quando manca ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta; al contrario, deve partire da esse per costruire la propria critica. In assenza di questo confronto diretto, l’atto cade nel vizio di “aspecificità”, come confermato da una costante giurisprudenza (nel caso di specie, viene citata la sentenza n. 34270/2007).
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha conseguenze pratiche di grande importanza. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore tecnico e una profonda analisi della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile individuare i punti deboli della motivazione del giudice e attaccarli con argomentazioni logico-giuridiche pertinenti e specifiche. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un ricorso è definito generico quando non presenta una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a enunciare i vizi in modo vago o astratto, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
La Corte non ha esaminato la richiesta perché il ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. L’ordinanza precisa che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata sul punto e il ricorso non ha criticato efficacemente e specificamente quella motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di INDIRIZZO
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge quanto ad artt. 131-bis, 62 bis e 133 cod. pen. cod. è generico in quanto privo effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al dedotto motivo afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente indeducibilità di altre, comunque generiche doglianze non sottoposte al vaglio del Giudice di merito; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/20 Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024