Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 27927/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione non può essere una sterile lamentela. Per essere accolto, un ricorso deve essere specifico, dettagliato e confrontarsi puntualmente con la decisione che si intende contestare. Un ricorso generico, come quello esaminato in questo caso, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Cassazione, esaminati i motivi proposti dal ricorrente, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità dell’atto. La Corte ha definito le doglianze, ovvero i motivi di lamentela, come “totalmente generiche”. Questo significa che l’atto di ricorso si limitava a mere enunciazioni di principio e a critiche superficiali, senza mai entrare nel dettaglio delle motivazioni espresse dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente non ha adeguatamente spiegato perché la sentenza di secondo grado fosse sbagliata, né ha fornito elementi di diritto o di fatto specifici a supporto delle sue tesi. L’impugnazione non si è “misurata affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo”.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti del processo. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Per questo motivo, un ricorso generico è inefficace. Non basta affermare di non essere d’accordo con la condanna; è necessario dimostrare, punto per punto, dove la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico o fattuale. L’appello deve contenere “specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono”. In assenza di questa specificità, il ricorso diventa una semplice protesta che non può essere esaminata nel merito, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La stesura di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e approfondita della sentenza impugnata. Non è sufficiente una critica generica, ma è indispensabile una contestazione mirata, capace di evidenziare vizi specifici della decisione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. Come stabilito dalla Corte, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza, evitando impugnazioni palesemente infondate o mal formulate che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate sono state ritenute “totalmente generiche”, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa si intende per ricorso generico nel contesto di questa ordinanza?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che non formula richieste specifiche supportate da precise ragioni di diritto e dati di fatto. È un atto che non riesce a contestare efficacemente gli apprezzamenti di merito già adeguatamente valutati dal giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 6309/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024