Ricorso generico: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve individuare con precisione i vizi lamentati. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 496 del codice penale.
L’Impugnazione in Cassazione
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di censura. La critica era focalizzata esclusivamente sulla presunta erronea motivazione della sentenza in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione: perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, bollandolo come affetto da ‘conclamata genericità’. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi fondamentali: l’indeterminatezza e l’aspecificità dei motivi presentati.
La Critica all’indeterminatezza del Ricorso Generico
Secondo i giudici, il ricorso era indeterminato perché non specificava in modo chiaro e comprensibile quali fossero i capi o i punti della sentenza d’appello effettivamente contestati. Mancava un riferimento puntuale alle parti della motivazione che si intendevano censurare, rendendo impossibile per la Corte comprendere l’oggetto reale della doglianza.
L’Aspecificità e la Mancanza di Concretezza
Oltre all’indeterminatezza, il ricorso è stato giudicato aspecifico. Le argomentazioni sviluppate erano del tutto astratte, prive di qualsiasi collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente si è limitato a formulare critiche teoriche senza confrontarsi con le specifiche ragioni addotte dalla Corte d’Appello per giustificare la pena inflitta. Un ricorso generico di questo tipo non assolve alla sua funzione, che è quella di innescare un controllo di legittimità su specifici errori del giudice di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Difensori
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari a individuare le questioni sottoposte al vaglio della Corte, senza che questa debba ricercare atti o informazioni altrove.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice per il ricorrente: non solo la condanna è diventata definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata, altrimenti il rischio di una declaratoria di inammissibilità è estremamente elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto affetto da ‘conclamata genericità’. I motivi presentati erano indeterminati, non specificavano quali punti della sentenza fossero contestati, e aspecifici, poiché basati su argomentazioni astratte e non collegate alla motivazione concreta della decisione impugnata.
Cosa si intende per ricorso generico nel contesto di questa ordinanza?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione i cui motivi sono formulati in modo vago, astratto e non si confrontano direttamente con le specifiche ragioni esposte nella sentenza che si contesta. Manca di un ‘addentellato concreto’ con la decisione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37598 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 496 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imp formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce vizio di motivazi della sentenza impugnata, quanto, in particolare, alla determinazione del tratt sanzionatorio;
che il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, essendo, le ded cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano o i punti della sentenza d’appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concr motivazione della sentenza censurata;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ri condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Pr
Il C
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