Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che l’atto di impugnazione sia specifico e pertinente. Un ricorso generico, che si limita a ripetere argomentazioni già respinte, è destinato all’inammissibilità, come ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto in un supermercato, pronunciata dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’inosservanza di norme procedurali. In particolare, la Corte d’Appello aveva già evidenziato come l’imputato stesso avesse ammesso i fatti, riconducendoli a problemi di dipendenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorrente, infatti, non è riuscito a superare questo scoglio procedurale, vedendosi così preclusa la possibilità di un esame nel merito della sua istanza.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha qualificato il motivo di ricorso come ricorso generico. Questa definizione non è un mero giudizio di stile, ma una precisa categoria giuridica con conseguenze drastiche. Secondo i giudici, gli argomenti presentati dal ricorrente non erano altro che una riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello.
L’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici. La specificità richiede una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorso e le motivazioni della sentenza che si intende contestare. In altre parole, non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario attaccare punto per punto il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente, evidenziandone gli errori o le lacune.
Nel caso di specie, il ricorso non conteneva alcuna critica puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione anche sulla confessione dell’imputato. La mancanza di questa correlazione ha reso il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Un ricorso efficace non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti. Deve essere un’analisi critica e mirata della decisione impugnata, capace di dialogare con le sue motivazioni e di smontarle con argomenti pertinenti. In assenza di tale specificità, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma di subire una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Per i professionisti legali, ciò si traduce nella necessità di un lavoro di redazione attento e approfondito, che vada oltre la mera ripetizione di concetti già espressi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale principio giuridico fondamentale determina l’inammissibilità di un ricorso generico?
Il principio è quello della ‘specificità dei motivi’, sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questo principio richiede che ci sia una stretta correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e le argomentazioni contenute nella decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 12 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di furto tentato in supermercato (artt. 56 e 624 cod. pen.).
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la inosservanza dell’art.129 cod. proc. pen. – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di secondo grado evidenzia come lo stesso imputato ha confessato di aver posto in essere il reato a causa di problemi di dipendenza); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il consig j jeie estensore
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Il Presidente