Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, privo di specifiche contestazioni, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e giuridicamente fondati, evidenziando le pesanti conseguenze per chi non rispetta tali requisiti. Analizziamo insieme il caso e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di due persone per reati di furto in abitazione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La Corte di Appello di Bologna, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Pur confermando la responsabilità penale, aveva escluso un’aggravante e modificato la pena accessoria per una delle imputate, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con una temporanea di cinque anni.
Non soddisfatte della decisione, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
Il Ricorso Generico in Cassazione e la Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: l’inammissibilità. Il motivo principale risiede nella natura stessa degli atti presentati. Il ricorso generico è un vizio che si manifesta quando l’atto di impugnazione si limita a enunciazioni vaghe o a una mera riproposizione di argomenti già respinti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Nel caso specifico:
* Il ricorso di una delle imputate è stato giudicato estremamente generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto sostenere le richieste.
* Il ricorso dell’altra imputata, sebbene articolato in cinque motivi, è stato anch’esso ritenuto inammissibile per la ‘estrema genericità’ delle deduzioni, che omettevano di indicare i fondamenti giuridici e fattuali a supporto delle proprie tesi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non riesamina i fatti del processo per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma controlla che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione. Per consentire questo controllo, il ricorrente ha l’onere di indicare in modo preciso e specifico quali norme sarebbero state violate o quali vizi logici inficerebbero la motivazione della sentenza. Un ricorso che si limita a lamentare genericamente l’ingiustizia della condanna, senza specificare dove e perché il giudice d’appello abbia sbagliato, non assolve a questa funzione e, pertanto, non può essere accolto.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ha comportato conseguenze significative per le ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato entrambe al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede la massima perizia tecnica e non può essere un tentativo esplorativo. Deve essere un’analisi puntuale e critica della sentenza impugnata, pena la sua immediata reiezione con aggravio di spese per il ricorrente. La sentenza di condanna è così divenuta definitiva.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ e perché viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non specifica in modo chiaro e dettagliato le ragioni di diritto e i fatti su cui si basa, limitandosi a contestazioni vaghe. Viene dichiarato inammissibile perché non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, non essendo messe in luce critiche puntuali alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo quanto stabilito nel provvedimento e dall’art. 616 del codice di procedura penale, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti del processo come un tribunale di merito?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti per decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza. Il suo è un giudizio di legittimità, volto a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente interpretato e applicato le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Per questo motivo, il ricorso deve concentrarsi su presunti errori di diritto o vizi di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1026 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MANTOVA il 27/08/1996
COGNOME NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il 21/10/1950
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen., rideterminando la pena e sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per anni cinque per l’imputata NOME COGNOME, la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 febbraio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di furto in abitazione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante e, ritenute le recidive, applicato l’aumento previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen. e ritenuto il vincolo della continuazione, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia;
– che il ricorso dell’imputata COGNOME che lamenta violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità, è inammissibile perché prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre a essere estremamente generico;
che il ricorso dell’imputata COGNOME che, attraverso cinque motivi, si duole dell’inosservanza della legge in tema di nullità della sentenza per difetto di contestazione e della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione, alla mancata esclusione delle contestate aggravanti, alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla dichiarazione di pericolosità sociale e alle statuizioni civili, è inammissibile in quanto la totalità d motivi prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità, che omettono di indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che possano sorreggere le avanzate richieste;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.