Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 11/10/2024, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa essere respinta senza nemmeno un esame nel merito. Il caso in esame riguarda un ricorso generico presentato contro una condanna per il reato di resistenza, dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità. Questo provvedimento sottolinea l’importanza fondamentale della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso nel processo penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di resistenza e altri illeciti, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 23/11/2023. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte per la valutazione della legittimità della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del ricorso generico
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa delle argomentazioni difensive. I giudici hanno qualificato le doglianze come “totalmente generiche”, un vizio procedurale che impedisce alla Corte di procedere con l’analisi di merito della questione.
Cosa significa “ricorso generico”?
Un ricorso si definisce generico quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, astratte e non si confrontano in modo puntuale e critico con le argomentazioni sviluppate dal giudice del precedente grado di giudizio. In pratica, non basta affermare di non essere d’accordo con una sentenza; è necessario spiegare nel dettaglio perché quella sentenza sarebbe errata, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano la propria tesi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato diverse carenze nel ricorso presentato:
1. Mera Enunciazione: Le doglianze si limitavano a semplici e mere enunciazioni di principio, senza calarle nel contesto specifico del caso.
2. Mancanza di Confronto: Il ricorrente non si è “misurato affatto” con gli apprezzamenti di merito che erano stati adeguatamente analizzati dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, era supportata da un “puntuale e logico apparato argomentativo” che il ricorso ha completamente ignorato.
3. Assenza di Specificità: Il ricorso non conteneva l’enunciazione di richieste specifiche, né indicava in modo chiaro le ragioni di diritto e i dati di fatto a loro sostegno.
In sostanza, l’appello era una critica superficiale che non scalfiva la struttura logico-giuridica della sentenza d’appello, rendendolo così inidoneo a provocare un nuovo esame della vicenda.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore e professionalità. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo propone. Per gli avvocati, rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e strettamente ancorati alle motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti di legge, ad esempio quando i motivi presentati sono considerati totalmente generici e non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per “ricorso generico”?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando si limita a mere enunciazioni, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito della corte precedente e senza collegare le richieste a specifiche ragioni di diritto e dati di fatto che le supportino.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MERANO il 27/08/1981
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18975/24 CARI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024