Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Inammissibile
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale del diritto processuale penale, sottolineando l’importanza di formulare censure chiare e pertinenti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Generico non ha Scampo
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso presentati dalla difesa dell’imputato e li ha giudicati non conformi ai requisiti di legge. Il risultato è stato una declaratoria di inammissibilità, che ha chiuso definitivamente la porta a un’ulteriore valutazione del caso.
I Motivi dell’Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi del ricorso erano stati formulati in modo “del tutto generico”. La difesa non aveva esplicitato in maniera chiara né le ragioni di diritto né i dati di fatto che avrebbero dovuto sostenere le critiche mosse alla sentenza d’appello. Invece di collegare le censure alla specifica situazione processuale, il ricorso si limitava a fare riferimento a precedenti sentenze, senza però spiegare come questi principi giurisprudenziali potessero applicarsi al caso concreto in esame. Questa mancanza di specificità ha reso l’impugnazione inefficace.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione di lamentele astratte o un semplice elenco di massime giurisprudenziali. È necessario che l’appellante individui con precisione gli errori commessi nella sentenza impugnata, che siano essi vizi di legge o difetti di motivazione, e che argomenti in modo puntuale il perché tali errori dovrebbero portare all’annullamento della decisione. Fare riferimento a precedenti sentenze senza “chiarire il collegamento con il procedimento in esame” equivale a non fornire alcun motivo valido, rendendo di fatto il ricorso un atto vuoto e, perciò, inammissibile. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari, specialmente in sede di legittimità. Un ricorso efficace deve essere specifico, pertinente e argomentato. La genericità non è ammessa e porta a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto, che può intervenire solo in presenza di censure precise e legalmente fondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in modo del tutto generico, senza esplicitare le ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno delle censure.
Cosa mancava, in concreto, nei motivi del ricorso?
Nei motivi mancava un collegamento chiaro tra i precedenti giurisprudenziali citati e il caso specifico. La difesa non ha spiegato come e perché i principi di quelle sentenze dovessero applicarsi al procedimento in esame.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46654 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/09/1987
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 23488/24 AMIRI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, bensì facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali, senza chiarire il collegamento con il procedimento in esame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024