Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40698 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 29/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME nata in GERMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTEdi APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, limitatamente alla pena pecuniaria, con rigetto nel resto; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso per entrabi i ricorrenti, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 15/10/2025.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania, con sentenza del 21 Maggio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 10 aprile 2018, con a quale NOME e NOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato agli stessi rispettivamente ascritti (art. 648bis cod. pen).
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, COGNOME NOME e COGNOME NOME, proponendo motivi di ricorso, dal contenuto del tutto sovrapponibile, che qui si riportano congiuntamente nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione in ogni sua forma per avere la Corte di appello erroneamente confermato la statuizione del giudice di primo grado quanto alla responsabilità dei ricorrenti per il delitto agli stessi rispettivamente ascritto, anche attesa la affermazione di colpevolezza in forma alternativa e cumulativa; la difesa ha rilevato come i profitti riferibili al delitto presupposto potevano ritenersi limitati allasomma di euro 17.040,00 come dimostravano le condanne definitive a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME e la macroscopica sproporzione rispetto alle somme oggetto di imputazione non era stata in alcun modo considerata dalla Corte di appello, nonostante la difesa la avesse denunciata esplicitamente; ciò anche considerato che le condotte addebitate ai COGNOME
non erano temporalmente coeve alla accensione dei certificati di deposito; dunque, nonostante la contestazione fosse stata ampiamente ridimensionata rispetto alla imputazione originaria questa veniva indistintamente attribuita pro quota a entrambi gli imputati; ricorre una manifesta illogicità nella motivazione della Corte di appello che non individua in modo specifico la condotta imputata collocandolo nello spazio e nel tempo ed anzi attribuendola indistintamente ad entrambi i ricorrenti; Ł mancata qualunque considerazione delle movimentazioni bancarie dei COGNOME e non appare sufficiente alla affermazione di responsabilità la asserita ricorrenza di incapacità reddituale dei ricorrenti, senza poi tenere conto della attività imprenditoriale svolta dai congiunti dei ricorrenti, così emergendo anche una evidente contraddittorietà della motivazione.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione non meglio specificato in ordine alla previsione dell’art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, sia in generale (mancando qualsiasi elemento dal quale ricostruire il procedimento valutativo) che specificamente quanto alla pena pecuniaria irrogata in misura superiore al minimo edittale senza alcuna specificazione sul punto.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato parzialmente con rinvio esclusivamente con riferimento alla pena pecuniaria, con rigetto nel resto.
4.La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria in data 15/10/2025, con la quale ha ribadito le argomentazioni sviluppate nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili perchØ proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2.In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito Ł del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati anche dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una ‘doppia conforme’ sentenza di condanna, temi anch’essi molto rilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-01, in motivazione).
Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente
le censure dedotte in appello, al piø con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtø delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME , Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281499, non mass. sul punto).
Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una ‘doppia conforme’, nella motivazione della sentenza, non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, COGNOME, non mass.).
3.Ciò premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso proposto in modo sovrapponibile da entrambi i ricorrenti, riferibile in senso critico alla valutazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli stessi si caratterizzi non solo per essere totalmente reiterativo nelle argomentazioni proposte in appello ed anche in sede di discussione orale (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente per la sua aspecificità, atteso che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dei ricorrenti per il reato ascritto (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica,
Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 25687901). La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito sulla base di una ampia, oggettiva, approfondita prova documentale, testimoniale e logica: – il contesto nell’ambito del quale maturavano le condotte imputate e il ruolo dei ricorrenti rispetto alla posizione dei fratelli COGNOME (con riferimento ai vincoli di coniugio ed affinità con gli stessi ed alla corrispondenza temporale tra la emissione di assegni circolari e le operazioni poste in essere dai fratelli COGNOME); – le movimentazioni bancarie dei fratelli COGNOME per importi corrispondenti ai certificati di deposito (argomento con il quale la difesa non si confronta affatto per limitarsi a considerare il diverso importo riferito direttamente ai ricorrenti e comunque ritenuto rilevante al fine di integrare la condotta imputata) e la posizione giuridica degli stessi in relazione alle diverse imputazioni agli stessi ascritte, con accertamento passato in giudicato quanto alla commissione da parte dei COGNOME del reato presupposto; – la radicata correlazione tra materialità delle operazioni svolte e condizioni soggettive dei ricorrenti;- la irrevocabile affermazione di responsabilità in ordine al reato presupposto con sufficiente considerazione della provenienza illecita del denaro in assenza di elementi in senso contrario; – il riscontro obiettivo rappresentato dalle condizioni personali dei ricorrenti, in relazione di incompatibilità logica e giuridica con le attività dagli stessi complessivamente poste in essere, con analisi specifica della censura, in questa sede reiterata, proposta in ordine alla mancata corrispondenza degli importi imputati rispetto alla contestazione originaria.
La Corte di appello ha sul punto specifico risposto in modo argomentato, con motivazione del tutto immune da aporie o manifesta illogicità (pag. 5 e seg.) (con corposa ricostruzione e prova logica a pag. 6, con la quale i ricorrenti non si confrontano affatto) evidenziando in modo inequivoco la condotta posta in essere in tema di reato presupposto, la presenza del conseguente provento illecito, il chiaro coinvolgimento dei ricorrenti nella distrazione dello stesso, precisando come, nel complesso contesto riscostruito, non si possa attribuire un rilievo preclusivo al mancato richiamo alla specifica operazione ed esatta quantità confluita nelle singole operazioni riferibili ai ricorrenti, che comunque, sulla base delle indagini, anche patrimoniali, espletate, non risultavano in alcun modo titolari di redditi adeguati per provvedere ad un investimento del genere, in assenza di qualsiasi rilevante allegazione in senso contrario a supporto della loro posizione, non apparendo sufficiente a tal fine richiamare la titolarità di un bene immobile, rispetto al quale, comunque, la Corte di appello ha specificamente motivato (pag. 8); anche con un richiamo esplicito in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ascritto.
Le censure proposte si risolvono, in conclusione, in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, che si caratterizza per un confronto frammentario e parcellizzato con le argomentazioni della Corte di appello, così ricadendo anche nella concreta aspecificità del motivo per come proposto in modo sovrapponibile dai due ricorrenti (si veda in tal senso pag. 7 dove la Corte di appello ha valorizzato l’esito della istruttoria dibattimentale e la puntuale ricostruzionequanto alla specifica individuazione del bene nella sua relazione con l’attività riciclatoria).
4.Anche il secondo motivo Ł generico ed aspecifico, atteso che non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha, tra l’altro sottolineato, che il motivo era stato formulato in modo del tutto generico in appello e pur tuttavia, rispetto a tale motivo, comunque, Ł stata resa, con argomentazioni che non si prestano a censure in questa sede, una motivazione specifica, con la quale si Ł evidenziato come non si possa
ritenere risolutiva la asserita ricorrenza di un comportamento collaborativo, sicchØ, in modo incensurabile ed in assenza di illogicità o irragionevolezza la pena, al minimo edittale, Ł stata ritenuta adeguata. La Corte di appello ha, inoltre, evidenziato che i ricorrenti, quanto al rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria, non avessero posto alcuna osservazione, sicchØ il motivo di ricorso non risulta consentito in quanto non devoluto sul punto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul tema (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346-01). La Corte di appello ha, comunque, motivato sul punto in modo incensurabile nell’ambito della propria discrezionalità in assenza di qualsiasi irragionevolezza od arbitrio (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01). La memoria della difesa, con la quale sono state richiamate le argomentazioni spese in ricorso, non aggiunge elementi ulteriori validi a scardinare la motivazione resa dalla Corte di appello rispetto alle censure proposte e qui richiamate in modo reiterativo.
5.In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME