Ricorso Generico Inammissibile: la Cassazione Fissa i Paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità del ricorso, fornendo importanti chiarimenti sul concetto di ricorso generico e sui limiti del proprio sindacato. La decisione in esame nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Messina, ma i principi espressi hanno una portata generale e fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava diversi motivi di doglianza. Il primo, di carattere generale, contestava la valutazione sulla sua responsabilità penale, lamentando un vizio della motivazione. Gli altri motivi, invece, riguardavano il mancato riconoscimento di una serie di benefici, tra cui la particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la sua sostituzione con pene alternative.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
La Corte ha qualificato il primo motivo come ricorso generico. Si è evidenziato come l’imputato si fosse limitato a denunciare in modo cumulativo e vago un presunto difetto di motivazione, senza però confrontarsi analiticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Secondo i giudici, il ricorso non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle prove o a suggerire un’interpretazione alternativa dei fatti, poiché ciò si tradurrebbe in un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, né saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso il confronto con modelli di ragionamento esterni.
La Valutazione sugli Altri Motivi
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello di negare i benefici richiesti fosse basata su una motivazione logica e priva di vizi. In particolare, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato le particolari modalità della condotta e uno specifico precedente penale dell’imputato. Questi elementi sono stati considerati ostativi sia al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sia alla concessione delle attenuanti generiche e degli altri benefici, poiché indicativi di una prognosi sfavorevole sulla futura condotta del reo.
Le Motivazioni: i Principi Affermati dalla Corte
La motivazione dell’ordinanza si ancora a solidi principi giurisprudenziali. La Corte ribadisce che il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico e puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, confrontandosi criticamente con la ratio decidendi della decisione che si contesta. Criticare genericamente una sentenza senza smontarne pezzo per pezzo il ragionamento logico-giuridico equivale a presentare un ricorso generico, destinato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, specificità e un’approfondita conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione di merito; è necessario individuare i vizi specifici (violazione di legge o vizio logico della motivazione) e argomentarli in modo puntuale. In caso contrario, il rischio concreto è quello di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a criticarla in modo vago o a proporre una diversa valutazione delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono i limiti della Corte di Cassazione nel valutare la motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è limitato a controllare che il ragionamento del giudice sia logico, coerente e non contraddittorio, senza poter sindacare la scelta tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti.
Quali elementi possono impedire la concessione di benefici come le attenuanti generiche o la sospensione della pena?
Secondo la pronuncia in esame, le particolari modalità della condotta e la presenza di precedenti penali specifici possono essere elementi sufficienti per i giudici di merito per negare tali benefici, formulando un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità, con il quale si denuncia genericamente e cumulativamente un vizio della motivazione (in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), sia generico, in quanto non si confronta con l’ampia motivazione della sentenza (pagg. 5-7) e nel contempo prospetti un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sede di legittimità, stante l preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
osservato, quanto agli altri quattro motivi, che in ragione delle particolari modalità della condotta e del precedente specifico dell’imputato, la Corte di merito, con motivazione immune dai vizi cumulativamente denunciati, ha escluso la particolare tenuità del fatto nonché la presenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, ai fini della concessione della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva, benefici peraltro richiesti congiuntamente, in contrasto con il disposto dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.