Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Introduzione al Caso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4692/2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, che non articola in modo specifico le proprie censure, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre lo spunto per analizzare i requisiti di forma e sostanza che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, con importanti conseguenze per l’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte di Appello di Messina. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, l’atto presentato non ha soddisfatto i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alla pena principale.
Le Motivazioni della Decisione e il Divieto di Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’art. 581, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a critiche astratte e non specificava in modo puntuale quali fossero i punti della sentenza di appello che si intendevano contestare e per quali ragioni giuridiche.
Un ricorso generico è un atto che non permette alla Corte di comprendere chiaramente il perimetro del dissenso rispetto alla decisione impugnata. La legge richiede che il ricorrente indichi con precisione le parti del provvedimento che contesta, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si esauriva in “assunti astratti del tutto sganciati dal caso concreto”, rendendo impossibile per i giudici procedere a un esame di merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti processuali. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso generico non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo. Le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile sono severe: la sentenza impugnata passa in giudicato, impedendo ogni ulteriore contestazione, e si incorre in una condanna economica aggiuntiva. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni impugnazione deve essere fondata su motivi specifici, chiari e pertinenti al caso concreto per avere una possibilità di successo.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non specificava i punti della decisione ai quali si riferiva l’impugnazione e si esauriva in assunti astratti e non collegati al caso concreto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Contro quale decisione era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 30/06/2023, che aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato ex artt. 110, 56, 624 bis, 625, n. 7, del codice penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4692  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME[NI;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen. riducendo la pena;
Considerato che i due motivi di ricorso sono generici, poiché, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., neppure specificano i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione e, inoltre, si esauriscono in assunti astratti del tutto sganciati da caso concreto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024