Ricorso generico inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione è formulata in modo vago, il risultato è un ricorso generico inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per bancarotta fraudolenta, offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti giudiziari e sulle conseguenze di una loro formulazione imprecisa.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per reati di bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza impugnata. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di confermare la condanna di primo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione, ma in un vizio procedurale preliminare. Il ricorso è stato giudicato ‘generico per indeterminatezza’.
I giudici hanno sottolineato che, per essere valido, un ricorso deve rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione; è necessario individuare con precisione i passaggi illogici o carenti della sentenza che si contesta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il ricorrente non aveva fornito gli elementi necessari per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero le critiche mosse alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, l’imputato si era limitato a una censura formulata in termini astratti, senza ancorarla a specifici aspetti della decisione. Questa mancanza di concretezza ha reso impossibile per la Cassazione valutare la fondatezza delle lamentele, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, conferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore e precisione. Un avvocato non può limitarsi a una critica superficiale della sentenza, ma deve condurre un’analisi approfondita per individuare e articolare chiaramente i vizi specifici. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo serve da monito: un ricorso mal formulato non è solo inefficace, ma anche costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. L’appellante non ha specificato in modo chiaro e dettagliato quali fossero gli errori nella motivazione della sentenza impugnata, violando i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, previsto dagli articoli 216 e 223 del Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40059 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAPULLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, comma 1, R.D 267/1942;
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025