Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13096 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13096 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di NOMECOGNOME nato a Castrovillari il 20/08/1984
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 21/06/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chies:o che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di NOMECOGNOME ritenuto gravemente indiziato per i reati previsti dall’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 199D, n. 3 (condotta contestata da marzo 2020) e di detenzione e porto illegale di armi.
Quanto al reato associativo, COGNOME, insieme a COGNOME NOME, COGNOME Simone e COGNOME, avrebbe provveduto allo smercio, al confezionamento, alla detenzione e all’occultamento della sostanza stupefacente, nonché alla predi:3posizione delle misure necessarie per eludere le investigazioni (così l’imputazione)
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto a giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo.
In assenza di reati fine relativi alla traffico di stupefacenti, non sarebbe stato spieg quale sarebbe stato il concreto e continuo contributo fornito al sodalizio, non Di:tendo al riguardo soccorrere i due reati in materia di armi contestati.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alle ritenuta esigenze cautelari e al pericolo di recidiva.
COGNOME NOME svolgerebbe attività lavorativa dal 2020 come autista, non avrebte carichi pendenti e sarebbe gravato solo da un precedente penale, legato alla guida di uli camion in ambito lavorativo, “concluso” (così il ricorso) con esito positivo della messa al a prov
L’indagato non avrebbe nessun contatto con gli altri indagati e, come dettn, svolge attività lavorativa dal suo rientro in Calabria nel settembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, a fronte di un provvedimento I:on cui i Tribunale, anche facendo riferimento alla ordinanza genetica, ha ricostruito I contesto in cui i fatti si collocano, con una trama argonnentativa adeguata, le ragioni per cu sussistono i gravi indizi di colpevolezza della esistenza del sodalizio criminale e COGNOME concreto rivestito dall’imputato (pagg. 10 e ss. ordinanza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riportare una serie di princi gener e a compiere affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi chic , a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fc ndan dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il prowicclimento
formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Sotto altro profilo, secondo i principi consolidati dalla Corte di cessazione, l’o -dinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sullz:l base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata deg i element di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adot dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesi:ci in cui condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/20:.5, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di imiti d sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, lz Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione dell condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito asclusivo del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impuc; nato verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, ( all’al l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispEtlo al f giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, (:’ontarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; 5.:.ez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). L’erronea valutazione in )1 -dine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautz!I ari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mi canza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento innpugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione di ra l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilovan concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censur€ :he, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. :12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, COGNOME, Rv. 201177).
Considerazioni analoghe devono essere compiute quanto alle esigenze cautelari.
Anche in questo caso, il Tribunale ha spiegato, anche in ragione del titc ic di reato per cui si procede e della conseguente presunzione relativa di pericolcv;ità sociale, come non sussistano elementi concreti per ritenere anche solo verosimile l’effettivo allontanamento del ricorrente dall’ambiente criminale in cui sono maturati i fatti oggetto del procedimento, tenuto conto, si è spiegato, che la circostanza che l’indagato abbia svolto attività lavorativa sia prima che dcpa il compimento dei fatti per cui si procede, risulta, allo stato, non avere impedito la commissione dei reati oggetto del processo.
Anche in questo caso il motivo è generico, essendosi l’indagato limitato a fare riferimento al tempo decorso rispetto alla commissione dei fatti e alla sua atitvità lavorativa, senza tuttavia prospettare un solo elemento concreto da Cui fa discendere anche un principio di prova dell’avvenuto recesso dal sodalizio criminale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle arnmence che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenlill: .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 –ter, clisp. att cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.