Ricorso Generico: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità
Nel processo penale, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. La recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il proponente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e dettagliati, come prescritto dal codice di rito.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che confermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di rapina, previsto dall’articolo 628 del codice penale. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha concluso per la sua manifesta inammissibilità. Il fulcro della decisione risiede nella natura del motivo presentato: è stato qualificato come un ricorso generico e indeterminato. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica vaga, senza fornire al giudice gli strumenti per individuare i presunti vizi della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il sindacato di legittimità non può essere attivato da censure astratte. I giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione logicamente corretta e coerente. A fronte di ciò, il ricorso non specificava quali fossero gli elementi concreti alla base della censura formulata. In altre parole, non indicava i passaggi illogici o le contraddizioni del ragionamento del giudice di secondo grado.
Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il merito dei fatti. Un ricorso generico paralizza questo meccanismo, poiché non delimita l’oggetto del contendere e non consente di individuare i rilievi mossi. Di conseguenza, l’unica via percorribile è la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ha conseguenze dirette e severe per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. A un livello più generale, l’ordinanza funge da monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza che si intende criticare e l’articolazione di motivi specifici, puntuali e autosufficienti. La forma, nel diritto processuale, è sostanza. L’esito di un giudizio di legittimità dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di esporle nel rispetto rigoroso delle norme procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto contestava la motivazione della sentenza impugnata senza indicare gli elementi specifici a sostegno della censura.
Quali requisiti legali non sono stati rispettati nel ricorso?
Non sono stati rispettati i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico i motivi di ricorso, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al deli di cui all’art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qu fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pro sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presiiiente