Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti formali molto stringenti. Tra questi, spicca la necessità di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che li aveva giudicati responsabili per il reato previsto dall’art. 493 ter del codice penale (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento). Gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno contestato la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità, portando le loro doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla conformità dell’atto di impugnazione ai requisiti di legge. La decisione ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Generico
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha qualificato i ricorsi come generici. Secondo i giudici di legittimità, i motivi di impugnazione non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (la Corte d’Appello). Mancava, in sostanza, una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato che la mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, determina l’inammissibilità del ricorso. Tale vizio si manifesta quando non vi è una reale correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario spiegare perché la sua motivazione sia errata, confrontandosi direttamente con essa. Ripetere argomenti già respinti, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico che ha portato a quella reiezione, rende il ricorso un atto sterile e, per l’appunto, un ricorso generico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. L’atto di ricorso non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve invece consistere in un’analisi critica e mirata della sentenza di secondo grado, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge in modo specifico. Per i difensori, ciò significa studiare approfonditamente la motivazione della sentenza d’appello e costruire un’impugnazione che ne smonti punto per punto il ragionamento. Per gli imputati, la conseguenza di un ricorso generico non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni, rendendo l’impugnazione un’azione controproducente.
Cosa si intende per ricorso generico secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è definito generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, risultando quindi non specifici e privi di una critica mirata alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza processuale di un ricorso generico?
La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione.
Oltre all’inammissibilità, quali altre conseguenze hanno subito i ricorrenti nel caso di specie?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30187 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art 493 ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudic:e del gravame e, pertanto, non specifici (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 02/07/2024
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