Ricorso Generico in Cassazione: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Corte di Cassazione equivale a una sconfitta quasi certa. Con la recente ordinanza n. 14491 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve essere specifica e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, altrimenti viene dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro del suo motivo di ricorso si basava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che i giudici di merito l’avessero ingiustamente negata.
L’inammissibilità del ricorso generico
Il cuore della questione non risiede nel merito del reato di evasione o nella potenziale applicabilità della particolare tenuità del fatto, ma nella modalità con cui il ricorso è stato redatto e presentato. La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il motivo di tale decisione è netto e istruttivo per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
La mancanza di un confronto critico
Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché, secondo i giudici, non è stato dedotto ‘alcunché rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le sue tesi senza attaccare specificamente i punti della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione. Questo vizio procedurale è fatale nel giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità delle motivazioni dei giudici precedenti.
Le conseguenze di un ricorso generico
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte, infatti, oltre a chiudere il caso, ha condannato l’imputato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi legati al procedimento.
2. Una somma in favore della Cassa delle ammende: in questo caso, quantificata in tremila euro. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a disincentivare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando la genericità del motivo di ricorso. L’atto di impugnazione non può limitarsi a una semplice enunciazione di dissenso, ma deve contenere una critica specifica, puntuale e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare. Non avendo il ricorrente sviluppato argomentazioni idonee a confutare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, il suo ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. La decisione, pertanto, è stata quella di dichiarare l’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e argomentativo. Un ricorso generico, che non dialoga criticamente con la sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. La decisione non solo conferma la condanna di merito, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici. È quindi fondamentale, per la difesa, elaborare atti di impugnazione che analizzino in profondità la motivazione del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge in modo chiaro e specifico, per evitare che il ricorso venga respinto ancor prima di essere discusso nel merito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non conteneva alcuna argomentazione critica specifica nei confronti della motivazione della sentenza della Corte d’Appello impugnata.
Qual era l’argomento principale sollevato dal ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che i giudici dei gradi precedenti non avevano concesso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29201/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibili per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.