Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GRAZZANISE il 12/09/1963
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Considerato il ricorso si articola in due motivi che deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il ricorso, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore COGNOME> Il Prèsidente )