Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRAZZANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Considerato il ricorso si articola in due motivi che deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio;
Rilevato che il ricorso, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore COGNOME Il Prèsidente )