Ricorso Generico in Cassazione: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un’impugnazione che si limiti a ripetere doglianze già respinte, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, è destinata a fallire. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le pesanti conseguenze di un ricorso generico, che non si limita al solo rigetto, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di ricorrere in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il nucleo centrale del ricorso verteva sulla richiesta di riqualificare la condotta illecita contestata in una fattispecie di minore gravità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Tale richiesta, tuttavia, era già stata avanzata e respinta nel precedente grado di giudizio, con motivazioni giuridiche precise.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha riproposto la medesima questione dinanzi alla Suprema Corte, sperando in un esito diverso. La difesa non ha però introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si è limitata a ripresentare gli stessi argomenti già vagliati e disattesi.
La Decisione della Corte: il ricorso generico è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Gli Ermellini hanno stabilito che l’atto presentato era carente dei requisiti minimi di specificità richiesti per un’impugnazione di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la propria decisione sul carattere ‘generico e meramente riproduttivo’ dei motivi di ricorso. In altre parole, l’appello non conteneva una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza della Corte territoriale, ma si limitava a una sterile ripetizione di censure già esaminate. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già affrontato e risolto la questione della riqualificazione giuridica con ‘corretti argomenti giuridici’, come risultava dalle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria trova il suo fondamento nel principio, consolidato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000), secondo cui l’inammissibilità del ricorso non deve essere esente da colpa. Quando un ricorso generico è proposto senza una seria possibilità di accoglimento, si presume una negligenza del ricorrente nel determinare una causa di inammissibilità, giustificando così l’imposizione di una sanzione economica a carico dello stesso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, pertinente e critico nei confronti della decisione che si contesta. Proporre un ricorso generico e ripetitivo non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche certe e significative. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con responsabilità, consapevolezza e professionalità, per evitare di appesantire il sistema giudiziario con impugnazioni manifestamente infondate e per non incorrere in sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non articola critiche specifiche e motivate contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti senza confrontarsi con le ragioni della sentenza contestata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione pecuniaria oltre alle spese?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto con colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Ciò accade quando l’impugnazione è palesemente infondata o priva dei requisiti di legge, dimostrando una negligenza da parte di chi la propone.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/06/1994
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in merito alla omessa riqualificazione della condotta ai s dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6 della sente impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.