Ricorso generico in Cassazione: quando l’impugnazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso generico presentato alla Corte di Cassazione sia destinato all’inammissibilità. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione non possono limitarsi a una sterile ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di una simile pronuncia.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine da una condanna per furto aggravato in concorso (ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, n. 2, c.p.) emessa dal Tribunale di Sassari. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi: la mancata applicazione dell’attenuante per l’avvenuto risarcimento del danno (art. 62, n. 4, c.p.) e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
I Motivi del Ricorso Generico e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28183/2024, ha tagliato corto, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Il supremo organo giurisdizionale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta: entrambi i motivi presentati sono stati giudicati generici e non specifici.
L’imputato, secondo la Corte, si è limitato a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Un ricorso generico di questo tipo non adempie al suo scopo, che è quello di muovere una critica puntuale e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata, non di chiedere una terza valutazione degli stessi elementi già vagliati.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato principio di diritto processuale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono rivalutare i fatti nella loro interezza. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Per questo motivo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici. Essi devono indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche per cui si ritiene che la decisione sia errata. Ripetere semplicemente le difese già svolte in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni usate dal giudice del gravame per respingerle, trasforma l’impugnazione in un atto sterile. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti minimi per essere esaminato, portando a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Presentare un ricorso generico in Cassazione non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. È essenziale che il difensore articoli motivi di ricorso che dialoghino criticamente con la sentenza di secondo grado, evidenziandone vizi specifici di legittimità o di motivazione. Solo un’impugnazione mirata e ben argomentata ha la possibilità di superare il vaglio di ammissibilità e di essere esaminata nel merito dalla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti generici e non specifici, in quanto si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a ripetere ragioni già esaminate in precedenza, senza confrontarsi con la motivazione del giudice che le ha respinte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.;
ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente