Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi nel giudizio di legittimità. Quando un appello si configura come un ricorso generico, la conseguenza è netta: l’inammissibilità. Questo significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, respingendo l’atto in via preliminare. Analizziamo questa decisione per comprendere i confini tra critica legittima di una sentenza e un inammissibile tentativo di rivalutazione dei fatti.
I Fatti del Caso: Un’Aggressione e la Tesi della Legittima Difesa
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati. La loro difesa si basava principalmente su tre punti: l’aver agito per legittima difesa, come previsto dall’articolo 393-bis del codice penale, l’inattendibilità di un testimone oculare e, più in generale, un’erronea valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito. In particolare, la Corte territoriale aveva ricostruito l’aggressione evidenziando come uno dei due imputati avesse fatto uso di un coltello, circostanza confermata da diverse testimonianze.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso generico
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando i ricorsi inammissibili. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa dei motivi proposti, giudicati “generici e declinati in fatto”. In sostanza, i ricorrenti non hanno sollevato questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma hanno tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, un’attività che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità.
Primo Motivo: la Genericità della Tesi sulla Legittima Difesa
La Corte ha ritenuto generica la doglianza sulla legittima difesa perché la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, descrivendo le fasi dell’aggressione e valorizzando le testimonianze concordanti, anche riguardo all’uso del coltello. Il ricorso non contestava specifici errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice di secondo grado, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già vagliata e respinta.
Secondo e Terzo Motivo: la Valutazione delle Prove non è Compito della Cassazione
Analogamente, anche la critica all’attendibilità di un testimone e la contestazione generale sulla valutazione delle prove sono state giudicate inammissibili. I ricorrenti chiedevano alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello, adeguatamente motivato, della Corte d’Appello. Questo tipo di istanza trasforma il ricorso di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito, cosa che l’ordinamento non consente. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non stabilire se un testimone sia più o meno credibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) accertano i fatti e valutano le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso generico è tale proprio perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero con le ragioni giuridiche che la sorreggono, ma cerca di scardinare l’accertamento fattuale. La Corte ribadisce che tentare di “assegnare una diversa valenza” agli elementi probatori già “adeguatamente apprezzati nella competente sede di merito” è un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la difesa tecnica: un ricorso per cassazione, per avere speranze di essere accolto, deve essere estremamente specifico e focalizzato su vizi di legittimità. Non basta essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario individuare e argomentare in modo puntuale eventuali errori nell’applicazione delle norme di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano generici e basati sui fatti. Essi non contestavano specifici errori di diritto della sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non articola una critica specifica e puntuale contro la logica giuridica della decisione del giudice precedente, ma si limita a riproporre tesi difensive già esaminate e respinte, oppure a offrire una diversa lettura delle prove senza evidenziare un vizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SORSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dei ricorsi della comune difesa risultano generici e declinati in fatt ritenuto che generico risulta il primo motivo con cui si assume che i ricorrenti avessero agito per legittima difesa e comunque in presenza dei presupposti dell’esimente di cui all’ar 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale evidenziato le fasi dell’aggressione portata persona offesa anche, per quel che concerne COGNOME NOME, con l’uso di un coltello in ordine quale i testi hanno concordemente riferito;
rilevato che generico risulta il secondo motivo con cui si assume l’inattendibilità della tes COGNOME, persona presente per caso sul posto che ebbe a rendere dichiarazioni in linea con quelle della persona offesa ed altro teste;
rilevato che generico risulta il terzo motivo che riprende i motivi, sulla cui inammissibil si è detto, primo e secondo circa la sussistenza delle esimenti, sull’assunto dell’erron valutazione del compendio probatorio, al contempo tentando di assegnare una diversa valenza allo stesso adeguatamente apprezzato nella competente sede di merito;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024